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Ordinanza — n. 35298/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for drug trafficking and violence against police agents.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35298/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for drug trafficking and violence against police. The appellant argued for a different legal qualification of the facts and claimed no harm was done to the officers, but the court rejected these points as lacking specificity. The decision rests on the merit courts' correct legal reasoning regarding the organized nature of the drug activity and the physical violence committed.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 1 e 5, d.P.R. n. 309/1990; Art. 337 cod. pen.: The Court of Cassation declares an appeal inadmissible when the grounds lack specificity and fail to address the correct legal arguments already established by the lower courts regarding the nature of the criminal activity and the presence of harmful events.

Parole chiave

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drug trafficking conviction violence against police inadmissible appeal lack of specificity Cassation procedure traffico aggravato di stupefacenti concussione sanzione disciplinare dell'avvocato

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990
16045/25 Fehri OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 e altro); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, concernente la mancata qualificazione del fatto ai sensi dell'art.
Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
16045/25 Fehri OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R.
Art. 337 cod. pen.
Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura la mancata assoluzione dell'imputato dal reato di cui all'art. 337 cod.
art. 337 cod. pen
Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura la mancata assoluzione dell'imputato dal reato di cui all'art. 337 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FEHRI WASSIM nato il 28/03/2001 avverso la sentenza del 13/02/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 16045/25 Fehri OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 e altro); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, concernente la mancata qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. cit., risulta riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito, i quali hanno escluso la configurabilità di tale fattispecie valorizzando l'inserimento dell'imputato in un'organizzata e professionale attività di spaccio, nonché le rilevanti quantità di dosi in suo possesso (v. p. 3 della sentenza impugnata);

Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura la mancata assoluzione dell'imputato dal reato di cui all'art. 337 cod. pen. sul presupposto della mancanza di alcun evento lesivo dell'incolumità degli agenti intervenuti, risulta privo di specificità in quanto non si confronta con i corretti e non illogici argomenti giuridici della Corte territoriale, che ha evidenziato la condotta attiva posta in essere dall'imputato consistente in atti di violenza fisica nei confronti degli agenti (v. p. 3-4 della sentenza impugnata); Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec