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Ordinanza — n. 35294/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of logical error in appellate court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35294/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Antonino Marcianò inadmissible, rejecting his claim that the appellate court's reasoning regarding witness testimony was illogical. The appellant argued that the summary information provided by the victim's and accused's children required a new evaluation of the evidence, but the court found the appellate judge's explanation fully justified and free from logical defects. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: The Court of Cassation cannot substitute its own evaluation of case findings or re-examine the logical soundness of the lower court's reasoning; an appeal based solely on a disagreement with the appellate court's interpretation of evidence or a different reconstruction of facts is inadmissible.

Parole chiave

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admissibility of appeal logical error in reasoning summary procedure witness testimony evaluation Court of Cassation powers preclusion principle costs and fine attendibilità dei testimoni

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARCIANO ANTONINO nato a ERICE il 21/06/1987 avverso la sentenza del 10/06/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; m

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Antonino Marcianò; ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità richiedendo una nuova valutazione del compendio probatorio ed in particolare delle sommarie informazioni testimoniali rese dal figlio della persona offesa e dell'imputato (in primo grado essendo mancato il dibattimento per la scelta del rito abbreviato), così denunciando la illogicità della motivazione sulla base della diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice d'appello, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento compiutamente alle pagine 2 e 3 della sentenza impugnata, chiarendo come le sommarie informazioni testimoniali rese dal figlio della persona offesa e dell'imputato siano corroborate da altre dichiarazioni rrese alla Polizia Giudiziaria; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 23 settembr