Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 35293/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35293/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35293/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NAPOLI ANGELO nato a LEONFORTE il 27/10/1965 avverso la sentenza del 18/12/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; Letto il ricorso presentato nell'interesse di Angelo Napoli; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, deducendo la mancanza del dolo e degli artifizi e raggiri necessari per la realizzazione della fattispecie del reato di truffa, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che il motivo non si confronta con quanto argomentato dal giudice d'appello alla pagina 1 della sentenza impugnata, ove si chiarisce come l'offerta contrattuale on line avesse ad oggetto un orologio Rolex modello submarine, assemblato con parti originali ed alla persona offesa sia stata consegnata un bene del tutto difforme; ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato; che sulle attenuanti generiche, il giudice di appello, alla pagina 1 della sentenza impugnata, ha chiarito come esse non siano concedibili, in assenza di elementi suscettibili di valutazione positiva e in presenza di numerosi precedenti penali dell'imputato, tra i quali otto specifici per truffa, ricettazione e falsità materiale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35293/2025 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NAPOLI ANGELO nato a LEONFORTE il 27/10/1965 avverso la sentenza del 18/12/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; Letto il ricorso presentato nell'interesse di Angelo Napoli; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, deducendo la mancanza del dolo e degli artifizi e raggiri necessari per la realizzazione della fattispecie del reato di truffa, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che il motivo non si confronta con quanto argomentato dal giudice d'appello alla pagina 1 della sentenza impugnata, ove si chiarisce come l'offerta contrattuale on line avesse ad oggetto un orologio Rolex modello submarine, assemblato con parti originali ed alla persona offesa sia stata consegnata un bene del tutto difforme; ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato; che sulle attenuanti generiche, il giudice di appello, alla pagina 1 della sentenza impugnata, ha chiarito come esse non siano concedibili, in assenza di elementi suscettibili di valutazione positiva e in presenza di numerosi precedenti penali dell'imputato, tra i quali otto specifici per truffa, ricettazione e falsità materiale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

Generato dall'IA
contraffazione di merci truffa aggravata vendita sopra campione reticenza dolosa dei difetti frode doganale uso di un documento falso
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NAPOLI ANGELO nato a LEONFORTE il 27/10/1965 avverso la sentenza del 18/12/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Angelo Napoli; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, deducendo la mancanza del dolo e degli artifizi e raggiri necessari per la realizzazione della fattispecie del reato di truffa, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che il motivo non si confronta con quanto argomentato dal giudice d'appello alla pagina 1 della sentenza impugnata, ove si chiarisce come l'offerta contrattuale on line avesse ad oggetto un orologio Rolex modello submarine, assemblato con parti originali ed alla persona offesa sia stata consegnata un bene del tutto difforme; ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato; che sulle attenuanti generiche, il giudice di appello, alla pagina 1 della sentenza impugnata, ha chiarito come esse non siano concedibili, in assenza di elementi suscettibili di valutazione positiva e in presenza di numerosi precedenti penali dell'imputato, tra i quali otto specifici per truffa, ricettazione e falsità materiale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 23 sette