Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 35292/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds lacking specific factual elements for review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35292/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground cited was generic and lacked the specific elements required by Article 581, paragraph 1, letter c) of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued for the application of mitigating circumstances and non-punishability causes, but the court found the reasoning insufficient to allow the appellate judge to exercise its supervisory power. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; Art. 62, n. 4 c.p.; Art. 131-bis c.p.: An appeal ground is inadmissible if it is generic and indeterminate, failing to specify the factual elements underlying the criticism, thereby preventing the appellate judge from identifying the specific grounds for review.

Parole chiave

Generato dall'IA
generic appeal grounds inadmissible appeal mitigating circumstances non-punishability Code of Criminal Procedure specific elements requirement supervisory power attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Art. 62, n. 4 c.p.
pen., per mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, nonché dell'art. 62, n.
Art. 131-bis c.p.
e, in subordine, dell'art. 131-bis cod.
art. 131-bis cod. pen
e, in subordine, dell'art. 131-bis cod. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SACINO ALESSANDRO nato a BITONTO il 22/07/1994 avverso la sentenza del 02/02/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Alessandro Sacino, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di mancanza o manifesta illogicità della motivazione posta a fondamento della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui agli artt. 110, 648 cod. pen., per mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, nonché dell'art. 62, n. 4 cod. pen. e, in subordine, dell'art. 131-bis cod. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti e della causa di non punibilità non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare, in particolare, il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si veda pag. 3 della sentenza impugnata ove si conclude per la congruità della pena nel minimo edittale in considerazione della gravità della condotta e dell'effettivo disvalore del fatto la cui offesa non era minima); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 23 settembre