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Ordinanza — n. 35291/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against denial of generic mitigating circumstances due to lack of legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35291/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Luciano Fiorenzo Pio inadmissible, rejecting his claims regarding the violation of law and lack of logical motivation. The appellant argued that the lower court improperly denied generic mitigating circumstances and aggravated penalties for satellite crimes, yet the Court found the first instance judgment adequately reasoned based on the gravity of the offense and prior convictions. Consequently, the appeal was dismissed as unfounded, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: The Court of Cassazione holds that a lower court need not consider every favorable or unfavorable element presented by the parties, provided it references the decisive factors and adequately justifies its evaluation without logical flaws.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances satellite crimes appeal inadmissibility logical motivation penalty aggravation sanzioni pecuniarie attenuazione della pena recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUCIANO FIORENZO PIO nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 06/05/1991 avverso la sentenza del 17/12/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Luciano Fiorenzo Pio, ritenuto che i due motivi di ricorso, che deducono il vizio di violazione di legge e il vizio di carenza e illogicità manifesta della motivazione posta alla base del diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche, nonché dell'aggravamento per i reati satellite in applicazione dell'art. 81 cpv. cod. pen., non sono consentiti in sede di legittimità e sono manifestamente infondati in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; che la corte di merito ha adeguatamente motivato con argomentazioni esenti da vizi logici con riferimento ad entrambe le questioni rilevate dal ricorrente (in particolare, si veda pag. 5 della sentenza impugnata, ove si illustrano le ragioni del diniego delle circostanze attenuanti generiche, sulla base della gravità del fatto, tratta dalle risultanze delle indagini, nonché della sopravvenienza di un'altra condanna per nr. 15 precedenti reati di ricettazione; si veda anche p. 6 della sentenza, ove, con riferimento al calcolo della pena, il giudice di merito ha giustificato la scelta di elevare il minimo edittale sulla base della gravità delle condotte ascritte al ricorrente); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 23 settembre