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Ordinanza — n. 35282/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to repetitive grounds and lack of new factual arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35282/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court's reasoning regarding criminal responsibility was illogical and relied on unattainable evidence, but these claims merely repeated arguments already rejected at the appellate level. The court rejected the appeal because the law prohibits the Supreme Court from re-evaluating factual findings or testing the logical consistency of the lower court's reasoning without new grounds.

Regesto Legislator

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Art. 363, c. 1, n. 3 c.p.c.; Art. 363, c. 1, n. 4 c.p.c.: The Court of Cassation cannot admit appeals based solely on the repetition of arguments already dismissed or on a challenge to the logical coherence of the lower court's reasoning, as this exceeds its jurisdiction to review facts.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive grounds logical coherence review factual re-evaluation ban Cassazione preclusion commisurazione della pena per rapina reato di pirateria della strada altri reati

Disposizioni normative citate

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Art. 363, c. 1, n. 3 c.p.c.
Art. 363, c. 1, n. 4 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SACCONE CRISTIAN nato a CATANIA il 07/04/1992 avverso la sentenza del 25/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Cristian Saccone; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, censurando il valore dell'avvenuto riconoscimento dell'imputato come autore della rapina, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito e al tempo stesso denunciando la illogicità della motivazione sulla base dell' attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il ricorso non si confronta con quanto argomentato dal giudice d'appello alle pagine 3 e 4 della sentenza impugnata, ove si chiarisce come il giudizio sulla responsabilità penale sia fondato, oltre che sull'avvenuta identificazione del ricorrente da parte della polizia giudiziaria, basata sul confronto fra le immagini prodotte dal servizio di videosorveglianza e i documenti dell'imputato, dalla circostanza che il numero di targa sia quello dell'automobile dell'imputato e che lo stesso non abbia fornito alcuna spiegazione relativa all'utilizzo del suo veicolo per la rapina; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 23 set