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Ordinanza — n. 35280/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for repeating lower court arguments without new specific critique.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35280/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to prove the lack of possession reversal required for the crime of misappropriation and incorrectly denied the exclusion of punishability due to minor facts. The court rejected these claims as mere repetitions of arguments already dismissed on appeal, noting the defendant's prior convictions and failure to pay rent negated the claim of minor circumstances.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: The appeal is inadmissible if it consists solely of a pedissequa repetition of arguments already examined and rejected by the court of appeal, failing to provide a specific and arguable critique of the judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetition of arguments lack of possession reversal exclusion of punishability minor facts defense debito insoddisfatto spese di mora arretrati di mantenimento

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 366 c.p.p.
art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SABLONE ORLANDO nato a PESCARA il 13/06/1971 avverso la sentenza del 16/12/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Orlando Sablone; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità deducendo la mancanza delrinterversio possessionis dell'imputato, necessaria per l'integrazione del reato appropriazione indebita, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che il giudice di appello ha correttamente argomentato sul punto, chiarendo alla pagina 4 della sentenza impugnata come l'imputato abbia avuto la detenzione del veicolo, non abbia pagato i canoni nonostante le ripetute richieste della società locatrice, abbia omesso di riconsegnarlo alla medesima ed abbia infine delegato altra persona alla restituzione; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta il vizio di motivazione sulla mancata applicazione dell'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato; che sulla particolare tenuità del fatto il giudice d'appello ha pienamente assolto l'onere argomentativo sul punto, avendo, alla pagina 4 della sentenza impugnata, chiarito come osti al riconoscimento della causa di non punibilità la non abitualità del comportamento, atteso che dal casellario giudiziario dell'imputato risultano sei condanne per reati della stessa indole; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 23 sett