Italian Court dismisses criminal appeal for lack of novelty and failure to address new legal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the appeals by Katia Fiorino and Calogero Cafà inadmissible, ordering them to pay court costs. The court ruled that the first ground for appeal merely repeated arguments already rejected at the appellate level without providing specific argumentation. Additionally, the second ground was rejected because it introduced a new legal violation that had not been raised during the appellate proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, co. 1, lett. a) and b) c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals must contain specific, non-repetitive grounds; grounds not raised in the appeal are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: FIORINO KATIA nato a GELA il 16/06/1988 CAFA CALOGERO nato il 12/05/1989 avverso la sentenza del 17/02/2025 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi presentati con un unico atto nell'interesse di Katia Fiorino e Calogero Cafà, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di contraddittorietà della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per i reati di cui agli artt. 633, 639-bis cod. pen., è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che la corte di merito ha adeguatamente motivato in ordine al mancato riconoscimento della scriminante dello stato di necessità (si vedano pagg. 2-4 della sentenza impugnata relativamente ai requisiti per l'applicazione della causa di giustificazione al reato di invasione di edifici); ritenuto che con il secondo motivo si deduce una violazione di legge che non aveva fatto parte dei motivi di appello; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 23 settembre 2025.