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Ordinanza — n. 35278/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on prescription and generic mitigating circumstances grounds for robbery conviction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35278/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for prescription limits based on a ten-year maximum sentence and challenged the denial of generic mitigating circumstances. The court rejected the prescription claim by applying the base offense's maximum penalty and dismissed the appeal on merit grounds as the lower court's reasoning was not manifestly illogical.

Regesto Legislator

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Art. 157, 161 c.p.r.; Art. 648 c.p.; The term of prescription for a crime is calculated based on the maximum penalty of the underlying factual scenario, and appeals regarding the denial of generic mitigating circumstances are inadmissible if the lower court's reasoning is not manifestly illogical.

Parole chiave

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prescription period calculation generic mitigating circumstances robbery conviction appeal manifest illogical reasoning Cassation inadmissibility circostanze attenuanti anticipo delle spese riduzione delle spese giudiziarie

Disposizioni normative citate

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Art. 157 c.p.r.
Art. 161 c.p.r.
Art. 648 c.p.
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Daniele Sinnonini, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge per mancata applicazione della prescrizione in ordine al reato di cui all'art. 648 cod.
art. 648 cod. pen
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Daniele Sinnonini, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge per mancata applicazione della prescrizione in ordine al reato di cui all'art. 648 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIMONINI DANIELE nato a ALBANO LAZIALE il 09/04/1987 avverso la sentenza del 13/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Daniele Sinnonini, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge per mancata applicazione della prescrizione in ordine al reato di cui all'art. 648 cod. pen., è manifestamente infondato in quanto il termine di prescrizione del reato deve essere rapportato alla fattispecie base che prevede una pena massima di anni otto di reclusione, sicché esso è pari a dieci anni di reclusione ai sensi degli artt. 157 e 161 del codice di rito e non è ancora decorso neanche alla data odierna; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che deduce il vizio di illogicità manifesta della motivazione posta alla base della mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che f accia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si veda pagg. 2-3 della sentenza impugnata ove il giudice di merito esclude la sussistenza di elementi positivi per l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche e indica, piuttosto, la presenza di elementi negativi, tra i quali i precedenti del ricorrente); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 23 settembre 20