Cassation appeal dismissed for generic and repetitive grounds violating procedural specificity requirements under criminal procedure code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a lack of specific grounds required by criminal procedure law. The appellant argued for violation of law and illogical reasoning regarding corporate liability and sentencing mitigation, but the court found these arguments generic and repetitive. Consequently, the court upheld the lower court's decision on corporate responsibility and rejected the appeal while ordering the appellant to pay procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.: Appeals must be specific and non-repetitive, failing if they lack the elements necessary for the appellate judge to exercise their review.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PEREZ SALVATORE nato a NAPOLI il 28/05/1979 avverso la sentenza del 24/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; •
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Salvatore Perez, ritenuto che i due motivi di ricorso, che deducono il vizio di violazione di legge e il vizio di mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione posta a fondamento della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui agli artt. 110, 55, comma 9, D.Igs. 231/2007 e del diniego delle circostanze attenuanti generiche, sono generici per indeterminatezza perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indicano gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; ritenuto che gli stessi motivi di ricorso, sono altresì reiterativi e non specifici perché fondati su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; che il giudice di merito ha adeguatamente motivato in ordine alla prova della responsabilità del ricorrente e al diniego delle circostanze attenuanti generiche (si veda pag. 6 della sentenza impugnata, ove a giustificazione di tale diniego si richiamano la condotta criminosa, i precedenti penali e la mancata resipiscenza del ricorrente); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 23 settembre