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Ordinanza — n. 35275/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to cite specific legal grounds in the appeal stage.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35275/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Mohamed Ibrahim Elbattawi inadmissible. The appellant argued that the Court of Appeal violated the law by failing to apply specific articles regarding the confiscation of illicit gains. The court ruled that these legal grounds were not properly cited as specific reasons for the appeal in the initial appeal stage, rendering the current petition untimely and procedurally defective.

Regesto Legislator

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Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; Art. 53, 56-bis I. n. 689/1981; Appeals must cite specific legal grounds for violation; failure to do so in the appeal stage renders subsequent requests for cassation inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissibility appeal violation of law specific grounds citation procedural defect confiscation of gains cassation procedure appellate review motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
689/1981, non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod.
Art. 53 I. n. 689/1981
Art. 56-bis I. n. 689/1981
art. 606 comma 3 cod. proc. pen
689/1981, non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ELBATTAWI MOHAMED IBRAHIM ABDELHAMID AHMED nato il 30/10/1990 avverso la sentenza del 27/03/2025 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Mohamed Ibrahim Elbattawi, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge per la mancata applicazione degli artt. 53, 56-bis I. n. 689/1981, non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. 1 della medesima), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 23 settembre 2025.