Italian Court dismisses appeal for lack of specific argumentation regarding theft vs. robbery charges.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the appeal filed by Younes Arrach inadmissible due to a lack of specific argumentation. The appellant argued for a change in the charge from theft to robbery, but the court found these grounds were merely repetitive of those already rejected in the appellate court. Consequently, the court ruled that the appeal failed to provide the critical argumentation required to challenge the lower court's decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, co. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, co. 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it consists solely of a pedissequa repetition of arguments already rejected by the appellate court without providing new, specific, and critical reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARRACH YOUNES nato il 18/02/1986 avverso la sentenza del 06/02/2025 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Younes Arrach, ritenuto che entrambi i due motivi di ricorso, che deducono il vizio di motivazione in tutte le sue forme e il vizio di violazione di legge posta alla base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 628, co. 3 nr. 1 cod. pen., in luogo del reato di cui all'art. 624 cod. pen., sono indeducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che il giudice di merito ha già adeguatamente esplicitato le ragioni alla base della decisione in relazione ad entrambi i motivi di ricorso (in particolare, si veda pagg. 2-3 della sentenza impugnata con riferimento alla sussistenza in capo al ricorrente della condotta e dell'elemento soggettivo tipici della fattispecie di rapina); che le superiori argomentazioni superano ogni altra censura, anche con riferimento al contenuto della memoria depositata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 23 settembre 2025