Criminal appeal dismissed for lack of merit regarding the exclusion of punishability due to minor offense.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Cristian Bernardini inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Bernardini argued that the lower court failed to properly apply the exclusion of punishability for minor offenses under Article 131-bis of the Penal Code. The court rejected this claim, finding that the appellate judge fully addressed the argument by explaining how the defendant's simulated possession of a weapon caused stress and danger to the victim, thereby negating the minor offense defense.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; The exclusion of punishability for minor offenses does not apply when the defendant's conduct, such as simulating the possession of a weapon, created significant stress or danger for the victim, thus failing to meet the statutory requirements for non-punishability.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERNARDINI CRISTIAN nato a CARRARA il 29/08/1982 avverso la sentenza del 18/02/2025 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Cristian Bernardini; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio di motivazione sulla mancata applicazione dell'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato; che sulla particolare tenuità del fatto il giudice d'appello ha pienamente assolto l'onere argomentativo sul punto, avendo chiarito, a pagina 1 della sentenza impugnata, come osti al riconoscimento della causa di non punibilità l'effettuata simulazione, da parte dell'imputato, di aver detenuto un'arma, che ha causato lo stress della persona offesa ed il pericolo di una sua reazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 23 settembre 2025.