Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 35271/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35271/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35271/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARBETTA CLAUDIA nato a EBOLI il 16/06/1981 avverso la sentenza del 17/12/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; Letto il ricorso presentato nell'interesse di Claudia Barbetta; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che tale motivo di ricorso non si confronta con la motivazione del giudice d'appello, che ha correttamente motivato, alla pagina 5 della sentenza impugnata, come siano un ostacolo al riconoscimento dell'attenuante il complesso della vicenda e la particolare scaltrezza dimostrata dall'imputata, facendo buon uso del consolidato orientamento di questa Corte (ex pluribus Sez. 2 sentenza n. 34466 del 18/04/2019 dep. 29/07/2019 Rv. 277028), secondo cui "il reato di indebito utilizzo di carte di credito è incompatibile con l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, in quanto inteso a salvaguardare, oltre che la fede pubblica, l'interesse pubblico fondamentale a che il sistema elettronico di pagamento sia sempre utilizzato in modo corretto, sicché l'evento dannoso o pericoloso non può dirsi connotato da ridotto grado di offensività e disvalore sociale"; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35271/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 2 sentenza n. 34466 del 18/04/2019 dep. 29/07/2019 Rv. 277028), secondo cui "il reato di indebito utilizzo di carte di credito è incompatibile con l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, in quanto inteso a salvaguardare, oltre che la fede pubblica, l'interesse pubblico fondamentale a che il sistema elettronico di pagamento sia sempre utilizzato in modo corretto, sicché l'evento dannoso o pericoloso non può dirsi connotato da ridotto grado di offensività e disvalore sociale"; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

Generato dall'IA
offesa al credito abuso di carte-chèques credito al consumo danno ai creditori credito contestato credito di rimborso
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARBETTA CLAUDIA nato a EBOLI il 16/06/1981 avverso la sentenza del 17/12/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Claudia Barbetta; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che tale motivo di ricorso non si confronta con la motivazione del giudice d'appello, che ha correttamente motivato, alla pagina 5 della sentenza impugnata, come siano un ostacolo al riconoscimento dell'attenuante il complesso della vicenda e la particolare scaltrezza dimostrata dall'imputata, facendo buon uso del consolidato orientamento di questa Corte (ex pluribus Sez. 2 sentenza n. 34466 del 18/04/2019 dep. 29/07/2019 Rv. 277028), secondo cui "il reato di indebito utilizzo di carte di credito è incompatibile con l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, in quanto inteso a salvaguardare, oltre che la fede pubblica, l'interesse pubblico fondamentale a che il sistema elettronico di pagamento sia sempre utilizzato in modo corretto, sicché l'evento dannoso o pericoloso non può dirsi connotato da ridotto grado di offensività e disvalore sociale"; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 23 settembr