Italian Supreme Court dismisses appeal arguing recidivism application is inadmissible in final review proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal by Alberto Cena inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the application of recidivism, but the Court found this argument invalid in final review proceedings. The Court upheld the lower court's reasoning that the current crime demonstrated increased criminal capacity and social danger compared to prior convictions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The argument challenging the application of recidivism is not admissible in final review proceedings and is manifestly unfounded when the appellate court has duly reasoned the continuity and aggravating nature of the criminal conduct.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CENA ALBERTO nato a IVREA il 25/12/1982 avverso la sentenza del 03/03/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Alberto Cena; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta l'applicazione della recidiva, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato; che sulla recidiva il giudice di appello ha puntualmente argomentato alla pagina 3 della sentenza impugnata, facendo riferimento, oltre che ai cd. precedenti dattiloscopici, ad una condanna del 2018 in materia di stupefacenti ed a tre successive sentenze di condanna per reti contro il patrimonio e che il reato per cui si procede è sintomo di maggiore capacità criminale e pericolosità sociale rispetto ai precedenti, con i quali si pone in continuità ingravescente; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 23 settembre 2025.