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Ordinanza — n. 35269/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific argumentation against lower court's video evidence evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35269/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's assessment of a video from 'Striscia la Notizia' showing her alleged extortion, arguing the reasoning was insufficient. The court rejected this, noting the first ground merely repeated arguments already dismissed in the appellate stage without providing new, specific critique of the factual findings regarding the video content and corroborating evidence.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 364, comma 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is based on grounds that are merely apparent and do not fulfill the typical function of a reasoned critique against the judgment, as they fail to address the specific reasoning of the lower court.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specific argumentation reiteration of previous grounds video evidence evaluation extortion liability estorsione concussione pubblicità di occasioni di libidine

Disposizioni normative citate

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Art. 133 c.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CODA ZABETTA CRISTINA nato a VIGLIANO BIELLESE il 15/05/1964 avverso la sentenza del 05/03/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Cristina Coda Zabetta; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, censurando la valutazione di un video, acquisito agli atti del processo, riproducente un servizio giornalistico tramesso dal programma televisivo Striscia La Notizia, è indeducibile, perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, illustrando, alle pagine 6 e 12 della sentenza impugnata come, nel video acquisito agli atti del processo riproducente un servizio giornalistico già trannesso dal programma televisivo Striscia La Notizia, in cui una finta vittima (in realtà attrice del medesimo programma televisivo) dialogava con l'imputata, quest'ultima abbia dichiarato di collaborare con il sedicente mago Maestro Ange e di avergli messo a disposizione una sua carta PostePay ed abbia esortato l'interlocutrice a pagare, per evitare che le sue foto venissero rese pubbliche e chiarendo, alla pagina 8, come valgano per il giudizio di responsabilità anche le altre risultanze processuali (effettiva intestazione della carta all'imputata e utilizzo di essa per altre estorsioni, avvenute con le identiche modalità) e alla pagina 9 come non corrisponda al vero che l'imputata abbia disconosciuto il contenuto del servizio giornalistico; ritenuto che il secondo ed il terzo motivo di ricorso, che contestano rispettivamente la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione e il riconoscimento della estorsione attenuata di lieve entità nella sua massima estensione, non sono consentiti in sede di legittimità e sono manifestamente infondati in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità; che, in particolare, tali motivi non si confrontano con il richiamo, operato a pagina 13 della sentenza impugnata, all'art. 133 c,p, (di per sé sufficiente), giustificato, tra l'altro, dal protrarsi nel tempo del rapporto dell'imputata con il sedicente mago concorrente nel reato, terminato solo con il sequestro preventivo della carta PostePay; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,