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Ordinanza — n. 35268/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility as generic mitigation claims are not valid in cassation proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35268/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals by Bela Besnik and Xhersina Lickollari inadmissible because they challenged the denial of generic mitigation, which is not a permissible ground in cassation. The appellants argued for leniency, but the lower court correctly refused it due to a lack of merit in their conduct. The court upheld this decision, ruling that the cassation judge only needs to verify the lower court's reasoning is not illogical, not that every favorable element was considered.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals in cassation against the denial of generic mitigation are inadmissible as they do not concern the interpretation of law or the correct application of it, provided the lower court's reasoning is not illogical.

Parole chiave

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generic mitigation cassation admissibility criminal appeal lower court reasoning illogical motivation circostanze attenuanti assenza di caso di rigore condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BELA BESNIK nato il 12/01/1956 LICKOLLARI XHERSINA nato il 16/05/1995 avverso la sentenza del 28/01/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi presentati, con unico atto, nell'interesse di Besnik Bela e Xhersina Lickollari, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la mancata applicazione delle attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; che la sentenza impugnata, alla pagina 8 precisa come le suddette attenuanti non siano concedibili, non avendo gli imputati avendo conseguito alcun merito, di carattere processuale o extraprocessuale, suscettibile di positiva valutazione; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 23 settembre