Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific argumentation and improper factual re-evaluation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Roberta D'Agostino inadmissible, ordering her to pay procedural costs and a fine. The appellant argued violations of civil and penal codes regarding property misuse and lack of consent, but the court found these arguments merely repetitive of those rejected at the appellate level. The court ruled that the appeal improperly sought a new factual assessment, a power reserved exclusively for the trial judge, thus failing to meet the specific argumentation required for cassation review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, co. 1, lett. a) and b) c.p.c.; Art. 364 c.p.c.: The Court of Cassation cannot re-evaluate factual elements or reconstruct facts using different criteria than the lower court; appeals must provide specific, argumented criticism of the judgment's reasoning rather than repeating rejected grounds.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AGOSTINO ROBERTA nato a TORINO il 17/09/1979 avverso la sentenza del 22/01/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Roberta D'Agostino, ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, che deducono rispettivamente il vizio di violazione di legge, con riferimento agli artt. 1854, 1298 cod. civ., nonché il vizio di illogicità e contraddittorietà della motivazione con riferimento alla sussistenza del consenso della persona offesa all'utilizzo dei beni oggetto del reato di cui all'art. 646 cod. pen., sono indeducibili perché si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che gli stessi motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché tendono ad ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata relativamente alla prova delle condotte appropriative aventi ad oggetto le somme di denaro, peraltro ammesse dalla stessa imputata che aveva dichiarato che le somme sul conto corrente cointestato appartenevano solo all'ex coniuge, operando in modo anomalo dopo la lite definitiva con il marito, a dimostrazione del dolo del reato); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 23 settemb