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Ordinanza — n. 35263/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35263/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35263/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASSAFRA GIUSEPPE nato a TORINO il 18/07/1977 avverso la sentenza del 13/02/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; Letto il ricorso presentato nell'interesse di Giuseppe Massafra; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che denuncia il mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., perché dagli atti del giudizio non sarebbero risultati elementi idonei per pronunciare un giudizio di responsabilità, non è consentito in sede di legittimità, perché la censura non risulta essere stata previa mente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda, alle pagine 2 e 3 della sentenza impugnata, il punto 2 dei motivi, intitolato "L'atto di appello"), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto;

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen, art. 606 comma 3 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 35263/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 129 cod. proc. pen., perché dagli atti del giudizio non sarebbero risultati elementi idonei per pronunciare un giudizio di responsabilità, non è consentito in sede di legittimità, perché la censura non risulta essere stata previa mente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda, alle pagine 2 e 3 della sentenza impugnata, il punto 2 dei motivi, intitolato "L'atto di appello"), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto;

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali istanza di ricusazione tardiva ritardo scusabile ritiro dell'effetto sospensivo allegazioni insufficientemente motivate conseguenze del ritiro

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Giuseppe Massafra; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che denuncia il mancato proscioglimento ex art. 129 cod.
art. 606 comma 3 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASSAFRA GIUSEPPE nato a TORINO il 18/07/1977 avverso la sentenza del 13/02/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Giuseppe Massafra; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che denuncia il mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., perché dagli atti del giudizio non sarebbero risultati elementi idonei per pronunciare un giudizio di responsabilità, non è consentito in sede di legittimità, perché la censura non risulta essere stata previa mente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda, alle pagine 2 e 3 della sentenza impugnata, il punto 2 dei motivi, intitolato "L'atto di appello"), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto;

Rilevato, in ogni caso, che il motivo è del tutto generico; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 23 settembre 2025