Ordinanza — n. 35263/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASSAFRA GIUSEPPE nato a TORINO il 18/07/1977 avverso la sentenza del 13/02/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; Letto il ricorso presentato nell'interesse di Giuseppe Massafra; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che denuncia il mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., perché dagli atti del giudizio non sarebbero risultati elementi idonei per pronunciare un giudizio di responsabilità, non è consentito in sede di legittimità, perché la censura non risulta essere stata previa mente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda, alle pagine 2 e 3 della sentenza impugnata, il punto 2 dei motivi, intitolato "L'atto di appello"), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 129 cod. proc. pen, art. 606 comma 3 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 35263/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 129 cod. proc. pen., perché dagli atti del giudizio non sarebbero risultati elementi idonei per pronunciare un giudizio di responsabilità, non è consentito in sede di legittimità, perché la censura non risulta essere stata previa mente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda, alle pagine 2 e 3 della sentenza impugnata, il punto 2 dei motivi, intitolato "L'atto di appello"), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto;
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASSAFRA GIUSEPPE nato a TORINO il 18/07/1977 avverso la sentenza del 13/02/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Giuseppe Massafra; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che denuncia il mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., perché dagli atti del giudizio non sarebbero risultati elementi idonei per pronunciare un giudizio di responsabilità, non è consentito in sede di legittimità, perché la censura non risulta essere stata previa mente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda, alle pagine 2 e 3 della sentenza impugnata, il punto 2 dei motivi, intitolato "L'atto di appello"), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto;
Rilevato, in ogni caso, che il motivo è del tutto generico; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 23 settembre 2025