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Ordinanza — n. 35261/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35261/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35261/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DYCZKOWSKI OSKAR (CUI 02H30IM) nato il 10/01/1980 avverso la sentenza del 28/01/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; Letto il ricorso presentato nell'interesse di Oskar Dyczkowskí; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; che su tali attenuanti il giudice d'appello ha motivato esaustivamente, avendo illustrato alla pagina 4 della sentenza impugnata come neppure le invocate condizioni di marginalità dell'imputato possano valere come elemento di valutazione positiva, a causa della sua prolungata permanenza sul territorio nazionale, unita all'assenza di sforzi documentati per superare tali condizioni; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta l'eccessività della pena, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto con il chiarimento, alle pagine 4 e 5 della sentenza impugnata, di come tutte le scelte discrezionali sulla pena nel caso di specie corrispondano al minimo edittale o siano ad esso vicine, mentre il minimo scostamento rispetto alla riduzione massima prevista per il tentativo si giustifichi per l'avvenuta forzatura della porta di ingresso del bar tabaccheria; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 35261/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 132 e 133 cod. pen.; che l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto con il chiarimento, alle pagine 4 e 5 della sentenza impugnata, di come tutte le scelte discrezionali sulla pena nel caso di specie corrispondano al minimo edittale o siano ad esso vicine, mentre il minimo scostamento rispetto alla riduzione massima prevista per il tentativo si giustifichi per l'avvenuta forzatura della porta di ingresso del bar tabaccheria; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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attenuazione della pena aggravamento della pena tentata estorsione infrazione privilegiata maggiorazione dissuasiva modifica della sentenza
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DYCZKOWSKI OSKAR (CUI 02H30IM) nato il 10/01/1980 avverso la sentenza del 28/01/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Oskar Dyczkowskí; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; che su tali attenuanti il giudice d'appello ha motivato esaustivamente, avendo illustrato alla pagina 4 della sentenza impugnata come neppure le invocate condizioni di marginalità dell'imputato possano valere come elemento di valutazione positiva, a causa della sua prolungata permanenza sul territorio nazionale, unita all'assenza di sforzi documentati per superare tali condizioni; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta l'eccessività della pena, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto con il chiarimento, alle pagine 4 e 5 della sentenza impugnata, di come tutte le scelte discrezionali sulla pena nel caso di specie corrispondano al minimo edittale o siano ad esso vicine, mentre il minimo scostamento rispetto alla riduzione massima prevista per il tentativo si giustifichi per l'avvenuta forzatura della porta di ingresso del bar tabaccheria; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il