Cassation court dismisses appeal regarding prescription and generic mitigating circumstances in criminal sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for prescription of the crime and application of generic mitigating circumstances, but the court found the prescription claim flawed due to omitted recidivism calculations and the appeal against mitigating circumstances improper in this stage. The decision rests on established jurisprudence requiring precise recidivism accounting and limiting appellate review of sentencing motivation to obvious illogicality.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 161, co. 2 cod. pen.; Art. 600, co. 1 cod. proc. pen.: The appeal regarding prescription is inadmissible if the appellant failed to account for repeated recidivism in the time limit calculation, and appeals against the denial of generic mitigating circumstances are not permitted in cassation unless the lower court's reasoning is obviously illogical.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GERALDI GIUSEPPE nato a CROTONE il 19/05/1987 avverso la sentenza del 09/10/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Giuseppe Geraldi, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge per il mancato riconoscimento della prescrizione del reato di cui agli artt. 110, 483 e 640, co. 2 cod. pen., è manifestamente infondato perché afferisce alla prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità e con il dato normativo, giacché il ricorrente ha omesso di calcolare la recidiva reiterata e infra-quinquennale nel computo dei termini necessari a prescrivere, secondo quanto disposto dall'art. 161 cpv. cod. pen.; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione in tutte le sue forme in ordine alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si veda pag. 3 della sentenza impugnata ove, ai fini del calcolo della pena, vengono indicati gli indici impiegati per valutare la gravità del fatto, tra i quali le modalità di consumazione, la durata della condotta e la sistematicità dell'offesa, tutti indicativi dell'apprezzabile intensità del dolo); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 23 settembr