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Ordinanza — n. 35259/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as generic under Art. 581 c) CPP for lacking specific grounds against sentencing motivation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35259/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the criminal appeal by Marianna Trimboli inadmissible due to its generic nature. The appellant argued that the lower court's finding of fraud lacked specific evidence of artifices and inducement of error, but the appellate court had clearly detailed these facts in its reasoning. Consequently, the appeal failed to meet the specificity requirements of Article 581 of the Code of Criminal Procedure, resulting in dismissal and an order to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; An appeal is inadmissible if it is generic and indeterminate, failing to specify the elements of the criticism against the sentencing motivation, thereby preventing the appellate judge from exercising their supervisory power.

Parole chiave

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generic appeal inadmissibility specific grounds sentencing motivation Code of Criminal Procedure fraud conviction appellate review accuse di truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRIMBOLI MARIANNA nato a PLATI il 23/10/1964 avverso la sentenza del 03/10/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Marianna Trimboli; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, deducendo l'insussistenza degli artifizi e raggiri e dell'induzione in errore necessari per la realizzazione della fattispecie di truffa, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; che il giudice d'appello, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento alla pagina 7 della sentenza impugnata, chiarendo puntualmente come gli artifizi e raggiri siano consistiti nella presentazione presso l'INPS di una denuncia di manodopera agricola contenente dati non veritieri, e l'induzione in errore abbia causato l'avvenuta erogazione delle indennità non dovute; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 23 settembre