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Ordinanza — n. 35258/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals regarding prescription limits and subjective intent in criminal liability cases.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35258/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeals by Martino Rosina and Natalino Paletta inadmissible, rejecting their claims of legal violation and logical inconsistency. The appellants argued that the statute of limitations had expired and that the lower court's reasoning regarding subjective intent and mitigating circumstances was flawed. The court ruled that the ordinary prescription period must be extended by six months and a half, meaning the crime remains unprescribed, and that the appellate court's logical assessment of evidence was not subject to re-evaluation.

Regesto Legislator

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Art. 160 cod. Proc.pen.; Art. 110, 642 cod. pen.: The ordinary prescription period is extended by six months and a half; the Court of Cassation cannot re-evaluate the logical consistency of the lower court's reasoning or substitute its own assessment of evidence.

Parole chiave

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statute of limitations extension criminal liability declaration subjective intent element mitigating circumstances denial Court of Cassation preclusion logical consistency review appellate court reasoning prova del dolo

Disposizioni normative citate

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Art. 160 cod. Proc.pen.
pen., è manifestamente infondato in quanto i ricorrenti non tengono conto che al termine ordinario di prescrizione pari a sei anni deve essere aggiunto un anno e sei mesi ai sensi dell'art. 160 cod.
Art. 110 cod. pen.
Art. 642 cod. pen.
art. 160 cod. Proc.pen
pen., è manifestamente infondato in quanto i ricorrenti non tengono conto che al termine ordinario di prescrizione pari a sei anni deve essere aggiunto un anno e sei mesi ai sensi dell'art. 160 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MARTINO ROSINA nato a CIRO MARINA il 15/02/1975 PALETTA NATALINO nato a CIRO' MARINA il 20/02/1967 avverso la sentenza del 12/12/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi presentati in due distinti atti nell'interesse di Rosina Martino e Natalino Paletta, ritenuto che il primo motivo di entrambi i ricorsi, che deduce il vizio di violazione di legge per mancata applicazione della prescrizione per il reato di cui agli artt. 110, 642 cod. pen., è manifestamente infondato in quanto i ricorrenti non tengono conto che al termine ordinario di prescrizione pari a sei anni deve essere aggiunto un anno e sei mesi ai sensi dell'art. 160 cod. Proc.pen., cosicché il reato, commesso il 17 luglio 2018, non è prescritto neanche alla data odierna; ritenuto che il secondo motivo di entrambi i ricorsi, che deduce il vizio di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di entrambi i ricorrenti per il reato innanzi richiamato, in particolare in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo, denunciando l'illogicità della motivazione sulla base della diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità di entrambi i ricorrenti e della sussistenza del dolo di fattispecie (si vedano, in particolare, pagg. 10-12 della sentenza impugnata con riferimento al grado di attendibilità delle dichiarazioni dei ricorrenti e all'artificiosità delle prove documentali dalle quali il giudice di merito ha desunto la sussistenza dell'elemento soggettivo di fattispecie); ritenuto che il terzo motivo di entrambi i ricorsi, che deduce il vizio di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione posta a base della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella determinazione della pena, è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si veda, in particolare pag. 13 della sentenza impugnata sulla congruità della pena stabilita dal giudice di prime cure e sul diniego delle predette circostanze motivato dalla gravità del fatto per rilevante intensità del dolo); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il gio