Italian Supreme Court dismisses appeal against expulsion order due to lack of proof for family ties as statutory bar.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible for being generic and manifestly unfounded. The appellant argued that a close relationship with a cousin residing in Italy constituted a statutory bar to expulsion under Article 19 of Legislative Decree 286/1998. The court rejected this claim because the appellant failed to prove the cousin's regular presence, their cohabitation, or the existence of a significant bond capable of overriding public safety concerns.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 19 d.lgs. n. 286/1998; Art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286/1998: An appeal challenging an expulsion order is inadmissible if the applicant fails to substantiate the existence of family ties that would legally constitute a bar to expulsion under the statute.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: GIUSEPPE SANTALUCIA - Presidente - PAOLA MASI - Relatore - GIORGIO POSCIA EVA TOSCANI GIOVANBATTISTA TONA Ord. n.sez.13296/2025 CC - 25/09/2025 R.G.N. 19214/2025 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL FELLAHI NOUR EDDINE nato in Marocco il 16/09/2002 avverso l'ordinanza del 14/05/2025 del Tribunale di sorveglianza di Genova; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Paola Masi; CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 35199/2025 Roma, lì, 28/10/2025
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Noureddine El Fellahi, per mezzo del suo difensore avv. Mario Iavicoli, ha proposto ricorso contro l'ordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza di Genova, in data 14 maggio 2025, ha rigettato l'opposizione all'espulsione ordinata dal magistrato di sorveglianza di Genova ai sensi dell'art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286/1998, in sostituzione dell'esecuzione del residuo di una pena a lui irrogata per la violazione dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990, ritenendo insussistente l'asserita causa ostativa costituita dalla presenza in Italia dei propri familiari, in quanto l'unico familiare presente, peraltro in modo non regolare, è risultato essere un cugino non di nazionalità italiana; rilevato che il ricorrente deduce il vizio di motivazione dell'ordinanza in relazione alla sussistenza della causa ostativa costituita dai legami familiari, avendo egli un legame stretto con il cugino, con cui conviveva prima della detenzione e che sarebbe regolarmente inserito nel tessuto nazionale, e potendo formularsi una prognosi favorevole alla sua rieducazione; ritenuto che il ricorso sia inammissibile per la sua genericità e manifesta infondatezza, avendo il ricorrente ribadito che l'unico suo legame familiare è rappresentato da un cugino, la cui regolare presenza nel territorio nazionale è solo affermata ma non provata, così come non è dimostrato il loro stato di convivenza ovvero la sussistenza di uno stretto rapporto di frequentazione e colleganza, senza confrontarsi con l'ordinanza impugnata che, pur preso atto di detto rapporto, lo ha valutato come non così stretto e significativo «da superare, nel giudizio di bilanciamento con la pericolosità sociale, le esigenze di salvaguardia della generalità dei consociati», essendo peraltro evidente che esso non costituisce una causa ostativa all'espulsione ai sensi dell'art. 19 d.lgs. n. 286/1998; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;
P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 settembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Paola Masi Giuseppe Santalucia