Cassation appeal dismissed as inadmissible for alleging non-punishment causes and generic legal qualification errors outside statutory limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal inadmissible because it challenged a plea-bargain sentencing decision on grounds not permitted by law. The appellant argued the trial judge failed to evaluate non-punishment causes and incorrectly qualified the facts, but these were not among the specific exceptions allowed for appeal. The court ruled that such general complaints regarding motivation and legal characterization are excluded from review under the current procedural framework.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against plea-bargain sentencing are inadmissible if they allege non-punishment causes or generic legal qualification errors not expressly listed in the statute.
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PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: GIUSEPPE SANTALUCIA - Presidente - PAOLA MASI - Relatore - GIORGIO POSCIA EVA TOSCANI GIOVANBATTISTA TONA Ord. n.sez.13224/2025 CC - 25/09/2025 R.G.N. 17663/2025 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELLANOVA ALESSIO nato a Campi Salentina il 25/02/1982 avverso la sentenza del 02/04/2025 del GIP del Tribunale di Lecce; udita la relazione svolta dal Consigliere Paola Masi; CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 35198/2025 Roma, lì, 28/10/2025
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa in data 02 aprile 2025, secondo il rito di cui all'art.444 cod. proc. pen., il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce ha applicato ad Alessio Bellanova la pena di anni cinque di reclusione ed euro 400,00 di multa per vari reati accertati il 25 luglio 2024, commessi in danno della propria convivente, e per avere violato le prescrizioni della misura della sorveglianza speciale.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione Alessio Bellanova, per mezzo dei propri difensori avv. Raffaele Benfatto e avv. Paolo Cantelmo, articolando un unico motivo con il quale deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett.
c) ed e) cod. proc. pen. per avere il giudice omesso di valutare la sussistenza di cause di non punibilità ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. e la corretta qualificazione giuridica dei fatti, emettendo una motivazione contenente frasi costituenti mere clausole di stile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso può essere trattato nelle forme “de plano”, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n.103/2017 – trattandosi di impugnazione presentata avverso una sentenza di applicazione della pena, pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. Tale norma, introdotta dall'art. 1, comma 50, legge n. 103/2017, limita la ricorribilità in cassazione delle sentenze emesse ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., ai «motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza».
E' di tutta evidenza che l'imputato ha, invece, censurato un vizio di motivazione relativo alla sussistenza o meno di una causa di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., peraltro neppure indicata, ed un vizio di motivazione relativo alla corretta qualificazione giuridica del fatto, peraltro enunciandolo in modo del tutto generico, non avendo il ricorrente neppure asserito che la qualificazione operata dal giudice non sia corretta. Deve perciò applicarsi il principio dettato da questa Corte, secondo cui «In tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate.» (Sez.
F, ordinanza n. 28742 del 25/08/2020, Rv. 279761; vedi anche Sez. 2, n.4727 del 11/01/2018, Rv.272014; Sez.6, n. 1032 del 07/11/2019, Rv.278337). Il motivo di ricorso relativo alla qualificazione giuridica del fatto, poi, è inammissibile per la sua assoluta genericità.
2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 settembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Paola Masi Giuseppe Santalucia