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Ordinanza — n. 35197/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as manifestly unfounded regarding sentencing discretion and subsequent conduct.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35197/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the appellate court violated procedural rules and improperly considered subsequent criminal conduct when assessing sentencing discretion. The court rejected these claims, ruling that the lower court's reasoning was legally sound and that judges retain discretion in sentencing based on established principles.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.; Art. 133 cod. pen.: The cassation appeal is inadmissible if the appellate court's decision is manifestly unfounded, as sentencing discretion regarding subsequent conduct falls within the merits judge's authority.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility sentencing discretion subsequent conduct relevance manifestly unfounded appeal Italian criminal procedure doppia punibilità altri reati sanzione penale

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Considerato che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo, con motivo unico: violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt.
Art. 648 cod. pen.
pen.) e di ricettazione (art. 648 cod. pen.) di un motoveicolo di provenienza furtiva.
Art. 624-bis cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
pen., nonché dell’art. 133 cod.
art. 624-bis cod. pen
art. 648 cod. pen
pen.) e di ricettazione (art. 648 cod. pen.) di un motoveicolo di provenienza furtiva.
art. 133 cod. pen
pen., nonché dell’art. 133 cod. pen.
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Testo completo

CO ORDINANZA Trovato Gabriele nato a Catania il 09/08/1995 avverso la sentenza del 11/12/2024 della Corte d'appello di Catania dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Alma;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell’interesse diGabriele Trovato; Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Catania, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha revocato all’imputato i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale ed ha confermato nel resto la sentenza in data 23 gennaio 2019 del Tribunale della medesima città con la quale era stata affermata la penale responsabilità del Trovato in relazione ai reati di furto con strappo di una borsetta (art. 624-bis cod. pen.) e di ricettazione (art. 648 cod. pen.) di un motoveicolo di provenienza furtiva.

I fatti risultano accertati in data 7 dicembre 2018. Considerato che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo, con motivo unico: violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 648 e 62 n. 4 cod. pen., nonché dell’art. 133 cod. pen. in relazione ai criteri dai quali è stata desunta la capacità a delinquere dell’imputato anche in relazione a condotte successive rispetto a quelle di cui è processo, in tal modo incorrendo indirettamente nel divieto di reformatio in peius con una decisione che ha finito per incidere anche sul trattamento sanzionatorio.

Rilevato che il ricorso in tutte le sue articolazioni è manifestamente infondato; che, la Corte di appello, con motivazione congrua, non manifestamente illogica e pienamente corrispondente ai principi di diritto indicati da questa Corte di legittimità, condivisi anche dall’odierno Collegio e testualmente richiamati nella sentenza impugnata, ha debitamente spiegato (v. pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata) le ragioni per le quali nel caso in esame non possono essere ritenute sussistenti le invocate circostanze attenuanti; Considerato poi che anche i profili di ricorso che contestano la determinazione del trattamento sanzionatorio sono manifestamente infondati perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l’onere argomentativo dei Giudici è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 3 della sentenza impugnata); che, ai sensi dell’art. 133, comma 2, n. 3, cod. pen. il Giudice può benissimo tener conto anche delle condotte susseguenti al reato.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.