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Ordinanza — n. 35194/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming lack of reasoning for attempted counterfeiting charge against mere possessor.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35194/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to identify the underlying crime and that he was merely a possessor, not the owner, while witnesses claimed the vehicle was legal. The court rejected these arguments, stating that the Supreme Court cannot re-evaluate factual evidence or reconstruct the case using different criteria than the trial judge, who already provided adequate logical reasoning for the conviction.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.; The Court of Cassation lacks the power to re-evaluate factual elements or reconstruct the case using criteria different from those adopted by the court of first instance, as the assessment of evidence is exclusively reserved to the judge of the merits.

Parole chiave

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appeal inadmissibility lack of reasoning re-evaluation of facts attempted counterfeiting mere possession court of first instance logical reasoning reato di pirateria della strada

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
pen.) commesso in data anteriore e prossima al 14 settembre 2018 Considerato che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo, con motivo unico, vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett.
art. 648 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv.
Sez. 2, n. 29685 del 05/07/2011, Tartari
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Testo completo

CO ORDINANZA Scarpiello Luigi nato a Foggia il 13/09/1979 avverso la sentenza del 15/10/2024 della Corte d'appello di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Alma;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell’interesse diLuigi Scarpiello; Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza in data 7 marzo 2022 del Tribunale di Foggia con la quale era stata affermata la penale responsabilità dello Scarpiello in relazione al reato di ricettazione di un veicolo oggetto di contraffazione (art. 648 cod. pen.) commesso in data anteriore e prossima al 14 settembre 2018 Considerato che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo, con motivo unico, vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di ricettazione, in quanto non sarebbe dato conoscere quale sarebbe il reato presupposto di quello in contestazione.

A ciò si aggiunge che lo Scarpiello non era il proprietario ma il mero detentore del veicolo di cui all’imputazione e che due testimoni (Grieco e Lorusso) hanno affermato l’assoluta regolarità dell’autovettura. Rilevato che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione della vicenda mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del proprio convincimento adeguatamente spiegando le ragioni di infondatezza delle doglianze difensive riproposte in questa sede di legittimità (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); che, come questa Corte ha già avuto modo di chiarire, «L'affermazione della responsabilità per il delitto di ricettazione non richiede l'accertamento giudiziale della commissione del delitto presupposto, né dei suoi autori, né dell'esatta tipologia del reato, potendo il giudice affermarne l'esistenza attraverso prove logiche» (Sez. 2, n. 29685 del 05/07/2011, Tartari, Rv. 251028 – 01). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è