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Ordinanza — n. 35192/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for aggravated robbery where partial compensation failed to meet full restitution requirement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35192/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, upholding the appellate court's confirmation of the defendant's criminal liability for aggravated robbery and weapons violations. The defense argued that partial compensation for damages constituted a mitigating circumstance under Article 62, paragraph 6 of the Penal Code, but the court rejected this claim. The court ruled that the statutory requirement for mitigation demands voluntary, integral, and effective compensation covering both material and moral damages for all victims, which was not met in this instance.

Regesto Legislator

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Art. 62, comma 1, n. 6 cod. pen.; The mitigating circumstance of compensation requires the restitution to be voluntary, integral, and effective, covering both material and moral damages for all victims.

Parole chiave

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aggravated robbery mitigating circumstance partial compensation integral restitution criminal liability Cassation appeal inadmissible appeal crimine

Disposizioni normative citate

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Art. 62, comma 1, n. 6 cod. pen.
Considerato che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo con motivo unico, violazione di legge e vizi di motivazione con riferimento all’art. 62 n.
Art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Rilevato, altresì, che, ricorrendone le condizioni di legge, va disposto, ai sensi dell’art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti del processo in caso di diffusione del presente provvedimento.
ART. 52 D.LGS. 196/03
Così è deciso, 21/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente MARCO MARIA ALMA LUIGI AGOSTINACCHIO IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 6405 del 12/11/2015, dep. 2016, Minzolini, Rv. 265831 – 01
pen., il risarcimento del danno deve essere volontario, integrale, comprensivo sia del danno patrimoniale che morale, ed effettivo» (Sez. 6, n. 6405 del 12/11/2015, dep. 2016, Minzolini, Rv. 265831 – 01).
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Testo completo

CO ORDINANZA XXXXXXXXXXXXX (CUI 03NJUMI) nato a XXXXXXXXXX il XXXXXXXXXX avverso la sentenza del 20/02/2025 della Corte d'appello di Firenze dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Alma;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell’interesse diXXXXXXXXXXXXX; Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Firenze, previa rideterminazione del trattamento sanzionatorio, ha confermato nel resto la sentenza emessa all’esito di giudizio abbreviato in data 17 aprile 2024 dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale della medesima città con la quale era stata affermata la penale responsabilità del XXXXXXX in relazione a tre reati di rapina aggravata ex art. 628, commi 1 e 3, n. 1, cod. pen. (capi 1, 2 e 3 della rubrica delle imputazioni) nonché di violazione della legge sulle armi ex art. 4 l. 110/1975 (capo 4) consumati tra il 2 maggio 2023 ed il 28 giugno 2023.

Considerato che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo con motivo unico, violazione di legge e vizi di motivazione con riferimento all’art. 62 n. 6 cod. pen., non avendo la Corte di appello riconosciuta l’applicazione dell’invocata circostanza attenuante nonostante che la difesa avesse depositato le dichiarazioni di avvenuto risarcimento del danno da parte dei titolari di due degli esercizi commerciali rapinati. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato avendo la Corte di appello con motivazione congrua evidenziato di non poter riconoscere all’imputato l’invocata circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen. atteso che il XXXXXXX risulta avere risarcito solo una delle voci di danno e a solo due delle tre vittime dei reati predatori; che la decisione della Corte di appello è conforme al principio di diritto enunciato da questa Corte di legittimità secondo il quale «Ai fini della configurabilità della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen., il risarcimento del danno deve essere volontario, integrale, comprensivo sia del danno patrimoniale che morale, ed effettivo» (Sez. 6, n. 6405 del 12/11/2015, dep. 2016, Minzolini, Rv. 265831 – 01).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rilevato, altresì, che, ricorrendone le condizioni di legge, va disposto, ai sensi dell’art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti del processo in caso di diffusione del presente provvedimento. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso, 21/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente MARCO MARIA ALMA LUIGI AGOSTINACCHIO IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.