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Ordinanza — n. 35190/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for being generic and lacking specific grounds under procedural code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35190/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the appellate court failed to properly evaluate evidence and imposed an excessive sentence without recognizing mitigating circumstances. The court rejected these claims because the appeal was deemed generic, failing to specify the exact elements of the judgment that required correction.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.; Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is generic and indeterminate, merely expressing dissatisfaction without specifying the precise grounds for the alleged violation of law or error in reasoning.

Parole chiave

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generic appeal grounds inadmissible criminal appeal specificity requirement sancionatory treatment procedural code violations truffa aggravata recidiva nell'infrazione ripetizione dell'indebito

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.
Considerato che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo con motivo unico: violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett.
Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
Rilevato che, il motivo di ricorso, in entrambe le sue articolazioni, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità ed il trattamento sanzionatorio irrogato, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
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Testo completo

CO ORDINANZA Pisano Angelo Raffaele nato a Taranto il 13/01/1962 avverso la sentenza del 11/12/2024 della Corte d'appello di Lecce dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Alma;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell’interesse diAngelo Raffaele Pisano; Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza in data 17 aprile 2019 del Tribunale della medesima città con la quale era stata affermata la penale responsabilità del Pisano in relazione al reato di truffa ai danni di Elisa Coppola e di Roberta Coppola commesso in data 15 marzo 2017. All’imputato risulta essere stata contestata e ritenuta la recidiva specifica e reiterata. Considerato che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo con motivo unico: violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen. non avendo la Corte di appello operato una adeguata analisi della valutazione delle prove e meritando la sentenza censura anche sul piano sanzionatorio non essendo state riconosciute le circostanze attenuanti generiche e non essendo la pena stata contenuta nel minimo edittale. Rilevato che, il motivo di ricorso, in entrambe le sue articolazioni, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità ed il trattamento sanzionatorio irrogato, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, deduce solo mere doglianze ma non indica in modo specifico gli elementi che sono alla base delle censure formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 21/10/2025