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Ordinanza — n. 35187/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming excessive sentence due to drug addiction and mental illness.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35187/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the sentence was excessive because the judge failed to account for his drug addiction, psychiatric pathology, and subsequent good behavior. The court rejected this, stating that sentencing discretion regarding aggravating and mitigating circumstances falls within the trial judge's authority under the Penal Code.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.; Art. 132, 133 cod. pen.: The court's assessment of sentencing discretion regarding aggravating and mitigating circumstances is not subject to review on appeal, and appeals contesting the excessiveness of the penalty are inadmissible.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Sentencing Discretion Appeal Inadmissibility Drug Addiction Mitigation Mental Health Defense Penal Code Provisions Good Conduct After Crime perseguimento penale per truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Considerato che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo con motivo unico: vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. con riferimento all’art.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
con riferimento all’art. 133 cod.
Art. 89 cod. pen.
Art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Rilevato, altresì, che, ricorrendone le condizioni di legge, va disposto, ai sensi dell’art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti del processo in caso di diffusione del presente provvedimento.
art. 133 cod. pen
con riferimento all’art. 133 cod. pen.
ART. 52 D.LGS. 196/03
Così è deciso, 21/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente MARCO MARIA ALMA LUIGI AGOSTINACCHIO IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.
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Testo completo

CO ORDINANZA XXXXXXXXXXXXX nato a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX il XXXXXXXXXX avverso la sentenza del 02/04/2025 della Corte d'appello di Lecce dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Alma;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell’interesse diXXXXXXXXXXXXX; Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Lecce, previa rideterminazione del trattamento sanzionatorio nei confronti dell’imputato, ha confermato nel resto la sentenza, emessa all’esito di giudizio abbreviato, in data 2 ottobre 2023 del Tribunale della medesima città con la quale era stata affermata la penale responsabilità del XXXXX in relazione ai reati di cui agli artt. 494 e 640 cod. pen. commessi in data 17 settembre 2021. Considerato che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo con motivo unico: vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. con riferimento all’art. 133 cod. pen. in ordine al trattamento sanzionatorio non contenuto nel minimo edittale e nella cui determinazione non si sarebbe tenuto conto dello stato di tossicodipendenza dell’imputato, della patologia psichiatrica della quale lo stesso è affetto e della positiva condotta del XXXXX successiva alla consumazione dei fatti.

Rilevato che il motivo di ricorso che contesta l’eccessività della pena non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l’onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si vedano, in particolare, pagine 1-2 della sentenza impugnata con riferimento all’esclusione dell’esiguità del danno arrecato alla persona offesa stante l’ammontare non irrisorio del versamento eseguito dalla tabaccheria sulla carta PostePay esibita dal ricorrente, nonché alla già valutata alterazione psichica dovuta alla tossicodipendenza del ricorrente che il giudice adito ha considerato ai fini della mitigazione della pena ex art. 89, cod. pen.);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rilevato, altresì, che, ricorrendone le condizioni di legge, va disposto, ai sensi dell’art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti del processo in caso di diffusione del presente provvedimento. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso, 21/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente MARCO MARIA ALMA LUIGI AGOSTINACCHIO IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.