Italian Court dismisses appeal against conviction for attempted robbery and assault on police officers.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, dismissing the defendant's claims regarding the conviction for attempted robbery and assault on law enforcement. The defendant argued that the prosecution failed to prove intent to retain stolen goods and that the resistance charge lacked subjective elements, but the court rejected these as mere repetitions of lower court arguments or legally barred attempts to reconstruct facts. Consequently, the appeal was rejected because the lower court's reasoning was sound, the specific resistance charge was time-barred, and the statutory benefits for first-time offenders were correctly denied.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.; Art. 337 c.p.; Art. 175 c.p.; The Court of Cassation lacks power to re-evaluate factual elements or retry cases already decided on merits, and appeals must present specific, non-repetitive legal arguments rather than attempting to reconstruct facts through different evaluative criteria.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
CO ORDINANZA Lucut Gheorghe Vasile nato in Romania il 26/02/1975 avverso la sentenza del 31/10/2024 della Corte d'appello di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Alma;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse diGheorghe Vasile Lucut; Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Bari ha confermato, per la parte in questa sede di interesse, la sentenza in data 11 luglio 2018 del Tribunale di Foggia con la quale era stata affermata la penale responsabilità del Lucut in relazione al reato di concorso in tentata rapina impropria consistito nell’avere, dopo la sottrazione di alcuni beni mobili (attrezzature e materiale ferroso), al fine di assicurarsi il possesso di quanto sottratto e di procurarsi l’impunità, aggredito con calci e pugni il personale delle Forze dell’Ordine nel frattempo intervenuto. Considerato che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo:
1. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett.
b) ed e), cod. proc. pen. non essendo provato che l’imputato ha agito al fine di assicurarsi il possesso dei beni sottratti;
2. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett.
b) ed e), cod. proc. pen. per erronea qualificazione del reato di resistenza a pubblico ufficiale ex art. 337 cod. pen. anche per difetto dell’elemento soggettivo del reato;
3. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett.
b) ed e), cod. proc. pen. per mancato riconoscimento dei benefici di cui all’art. 175 cod. pen. Rilevato che il primo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta alla base del giudizio di responsabilità in ordine al reato di tentata rapina impropria, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso che, in ogni caso, detto motivo non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, fg. 3 della sentenza impugnata); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944). Considerato poi che il secondo motivo di ricorso è inammissibile per carenza di interesse essendo, in relazione al reato di cui all’art. 337 cod. pen., stata pronunciata sentenza di non doversi procedere per essere il reato estinto per prescrizione. Considerato, infine, che con motivazione idonea e non manifestamente illogica la Corte di appello ha indicato le ragioni per le quali non può essere riconosciuto all’imputato il beneficio di cui all’art. 175 cod. pen. che nel fare rinvio al diniego di applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., la sentenza impugnata ha infatti implicitamente quanto legittimamente posto a base del rigetto della richiesta di applicazione del beneficio di non menzione nel casellario le stesse condizioni previste per la causa di non punibilità, comunque afferenti agli indici di cui all’art. 133 cod. pen.;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della C