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Ordinanza — n. 35174/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal claiming appellate court failed to evaluate evidence in extortion case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35174/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs. The appellant argued the lower courts erred in fact-finding regarding his role as an intermediary in an aggravated extortion scheme involving a stolen car. The court rejected this, stating that the appellate court's reasoning was not manifestly illogical and that the Supreme Court cannot re-evaluate evidence or act as a third instance judge on facts.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.; The Supreme Court cannot re-evaluate evidence or substitute its own factual reconstruction for the lower courts, limiting cassation review to manifest illogicality or contradiction of the motivation.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility manifest illogicality standard review of evidence by Supreme Court appellate court motivation extortion aggravated crime sequestro del veicolo estorsione contravvenzione alla circolazione

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.
Considerato che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo: violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett.
legge 20 febbraio 2006 n. 46
Tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto, mentre questa Corte Suprema, anche nel quadro della nuova disciplina introdotta dalla legge 20 febbraio 2006 n. 46, è - e resta - giudice della motivazione.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri
Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O.
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Testo completo

CO ORDINANZA Porzio Salvatore nato a Torre del Greco il 25/03/1984 avverso la sentenza del 21/02/2025 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Alma;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell’interesse diSalvatore Porzio; Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza in data 6 marzo 2024 del Tribunale di Torre Annunziata con la quale era stata affermata la penale responsabilità del Porzio in relazione al reato di concorso in estorsione aggravata (artt. 110, 629, in relaz. all’art. 628, comma 3, n. 1, cod. pen.) ai danni di Giuseppe Vitiello dal quale si faceva consegnare una somma di denaro per la restituzione dell’autovettura precedentemente rubatagli. Reato commesso in data 12 ottobre 2022. Considerato che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo: violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen. in relazione alla ritenuta sussistenza in capo all’imputato, che ebbe ad agire con il ruolo di intermediario, del reato oggetto di contestazione. In sintesi, secondo la difesa del ricorrente fu la persona offesa al rivolgersi al Porzio per tentare di recuperare la propria autovettura e questi agì al solo scopo di perseguire l’interesse della vittima senza avere contatti con gli autori materiali del reato ed ottenendo l’unico beneficio consistente nel fatto che una volta che il veicolo fosse stato restituito il Vitiello, quest’ultimo gli avrebbe portato il veicolo per le necessarie riparazioni che gli sarebbero state pagate.

A ciò si aggiunge che la Corte di appello avrebbe omesso qualsiasi valutazione in ordine alle dichiarazioni dei testi Grazioli, Lupo, Di Maio e Feola che avrebbero confermato la ricostruzione dei fatti operata dall’imputato, nonché avrebbe male interpretato il video prodotto ed acquisito all’udienza dibattimentale del 7 febbraio 2024. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato perché sostanzialmente costituito da mere doglianze in punto di fatto riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito.

Occorre, innanzitutto, ricordare, che ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595) e, ancora, che nel giudizio di appello, è consentita la motivazione "per relationem" alla pronuncia di primo grado, nel caso in cui le censure formulate dall'appellante non contengano elementi di novità rispetto a quelle già condivisibilmente esaminate e disattese dalla sentenza richiamata (Sez. 2, n. 30838 del 19/03/2013, Autieri, Rv. 257056).

Per il resto è sufficiente constatare che, come già sopra evidenziato, la sentenza impugnata risulta congruamente motivata proprio sotto i profili dedotti da parte ricorrente. Inoltre, detta motivazione, non è certo apparente, né “manifestamente” illogica e tantomeno contraddittoria avendo la Corte di appello – in conformità a quanto aveva già fatto il Tribunale – ricostruito i fatti e, poi, debitamente spiegato, anche attraverso corretti richiami ai principi enunciati da questa Corte di legittimità per i quali l’azione dell’odierno ricorrente ha consentito a coloro che avevano commesso l’azione predatoria del veicolo di conseguire il profitto relativo alla restituzione dello stesso al legittimo proprietario.

Sempre la Corte di appello ha, poi, debitamente spiegato le ragioni per le quali non può certo ipotizzarsi che l’imputato abbia agito al solo scopo di solidarietà nei confronti della vittima stante una mera conoscenza di vista dei due. Per contro deve osservarsi che parte ricorrente, sotto il profilo del vizio di motivazione e dell’asseritamente connessa violazione di legge nella valutazione del materiale probatorio, tenta in realtà di sottoporre a questa Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito indicando elementi di prova già valutati nel loro complesso dai Giudici di merito e producendo meri stralci di verbali di dichiarazioni di testi che non si presentano di contenuto dirimente per ritenere che gli stessi Giudici di merito abbiano travisato il materiale probatorio od abbiano omesso la valutazione di elementi rilevanti.

Al Giudice di legittimità è infatti preclusa - in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti e del relativo compendio probatorio, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto, mentre questa Corte Suprema, anche nel quadro della nuova disciplina introdotta dalla legge 20 febbraio 2006 n. 46, è - e resta - giudice della motivazione.

In sostanza, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proces