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Ordinanza — n. 35170/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35170/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35170/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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CO ORDINANZA Pellegrino Angelica nata a Salerno il 17/01/1986 avverso la sentenza del 09/05/2025 della Corte d'appello di Salerno dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Alma; Letto il ricorso presentato nell’interesse diAngelica Pellegrino; Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza in data 3 ottobre 2024 del Tribunale della medesima città con la quale era stata affermata la penale responsabilità della Pellegrino in relazione al reato di danneggiamento (art. 635, comma 2, n. 1, cod. pen. in relazione all’art. 625 n. 7 cod. pen.) dell’autovettura di proprietà di Silvio Ruocco e nella disponibilità di Giuseppe Ruocco commesso in data 10 novembre 2020. Considerato che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputata, deducendo:

Regesto Legislator

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art. 635 cod. pen; Ordinanza — n. 35170/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 635, comma 2, n. 1, cod. pen. in relazione all’art. 625 n. 7 cod. pen.) dell’autovettura di proprietà di Silvio Ruocco e nella disponibilità di Giuseppe Ruocco commesso in data 10 novembre 2020. Considerato che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputata, deducendo:

Parole chiave

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risarcimento dei danni da incidente stradale danneggiamento infrazione alle norme della circolazione spese del veicolo a motore assicurazione RC dei veicoli a motore danno patrimoniale

Disposizioni normative citate

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art. 635 cod. pen
Rilevato che entrambi i motivi di ricorso sono manifestamente infondati; che, quanto alla legittimazione a presentare la querela è sufficiente ricordare che «Il diritto di querela per il reato previsto dall'art. 635 cod. pen.
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Testo completo

CO ORDINANZA Pellegrino Angelica nata a Salerno il 17/01/1986 avverso la sentenza del 09/05/2025 della Corte d'appello di Salerno dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Alma;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell’interesse diAngelica Pellegrino; Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza in data 3 ottobre 2024 del Tribunale della medesima città con la quale era stata affermata la penale responsabilità della Pellegrino in relazione al reato di danneggiamento (art. 635, comma 2, n. 1, cod. pen. in relazione all’art. 625 n. 7 cod. pen.) dell’autovettura di proprietà di Silvio Ruocco e nella disponibilità di Giuseppe Ruocco commesso in data 10 novembre 2020. Considerato che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputata, deducendo:

1. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen. in relazione alla sussistenza di prova certa con riguardo alla responsabilità dell’imputata quale autrice dell’azione delittuosa sulla base della sola individuazione operata Giuseppe Ruocco in base alle riprese videoregistrate dalla telecamera posta a bordo dell’autovettura;

2. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen. in relazione alla assenza di legittimazione da parte di Giuseppe Ruocco alla presentazione della querela non avendo lo stesso provato la titolarità od il diritto d’uso del veicolo danneggiato. Rilevato che entrambi i motivi di ricorso sono manifestamente infondati; che, quanto alla legittimazione a presentare la querela è sufficiente ricordare che «Il diritto di querela per il reato previsto dall'art. 635 cod. pen. spetta anche a chi abbia solo un rapporto di fatto di origine non illegale con la cosa danneggiata, in quanto la tutela accordata dalla indicata previsione incriminatrice si riferisce a qualunque soggetto che, per un qualsiasi titolo giuridico, utilizzi il bene interessato o comunque ne riceva una utilità» (Sez. 2, n. 17418 del 13/01/2015, Ghiuri, Rv. 263574 – 01) situazione che quindi legittimava alla presentazione dell’atto di querela Giuseppe Ruocco quale soggetto avente la disponibilità del veicolo; che, quanto alla riconducibilità dell’azione delittuosa all’imputata, il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità denunciando la illogicità della motivazione sulla base della diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che in ordine a tale profilo di ricorso i giudici di merito, con motivazione esente da vizi logici, hanno esplicitato le ragioni del loro convincimento (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della positiva valutazione dell’attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa e del riconoscimento compiuto, reso possibile dalle videoriprese di cui è stata confermata la piena genuinità, che hanno portato alla dichiarazione di responsabilità dell’imputata;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della C