Cassation court dismisses appeal for lack of motivation regarding civil damages in criminal appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the criminal appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs. The appellate court had already convicted the defendant for fraud and ordered civil damages, which the appellant argued lacked sufficient reasoning under Article 606 of the Code of Criminal Procedure. The court rejected this claim, noting the appellate judgment properly applied criminal law standards and did not determine the specific compensation amount, reserving that for a separate civil proceeding.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.; In appeals initiated solely by the civil party, the appellate court must evaluate criminal liability parameters without applying civil rules, and a decision ordering separate civil proceedings for damages does not constitute a lack of motivation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
CO ORDINANZA Santarelli Giovanni nato a Napoli il 22/01/1985 Parte Civile: Autostrade per l'Italia S.p.a avverso la sentenza del 18/11/2024 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Alma;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse diGiovanni Santarelli; Lette le conclusioni scritte (con allegata nota spese delle quale si è chiesta la liquidazione) trasmesse telematicamente in data 20 ottobre 2025 dalla difesa della parte civile Autostrade per l’Italia S.p.a. Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza emessa all’esito di giudizio abbreviato in data 19 giugno 2023 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che aveva mandato assolto il Santarelli dal reato di truffa continuata (artt. 81 cpv. e 640 cod. pen.), su impugnazione della parte civile, ha condannato il predetto imputato al risarcimento del danno nei confronti della società Autostrade S.p.a. da liquidarsi in separata sede, oltre alla rifusione alla stessa parte civile delle spese del primo grado di giudizio.
Considerato che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo, con motivo unico, vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. essendosi la Corte di appello limitata a riportare le considerazioni relative alle statuizioni civili al fine di sopperire ad una mancata condanna in sede penale, glissando in merito alla concreta esistenza di un danno risarcibile ed in ordine alla potenzialità lesiva del fatto. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato. La Corte di appello dopo avere legittimamente richiamato il contenuto della sentenza del Tribunale in ordine alla ricostruzione delle condotte ed avere motivatamente illustrato la configurabilità del reato di truffa a carico dell’imputato, realizzato attraverso la manomissione dei biglietti di ingresso in autostrada e le false dichiarazioni al riguardo rese, ed avere spiegato le ragioni per le quali nessun dubbio vi è in relazione alla riconducibilità dell’azione al Santarelli, ha evidenziato (pag.
4) che la condotta tenuta ha comportato un pagamento dei pedaggi inferiore a quelli dovuti; che la motivazione della sentenza impugnata non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell’art. 606, comma 1, lett.
e) cod. proc. pen., giacché, anzi, essa si allinea alla consolidata giurisprudenza a tenore della quale «nel giudizio di appello, instaurato a seguito di impugnazione proposta dalla sola parte civile, il giudice è tenuto a valutare la sussistenza della responsabilità dell'imputato secondo i parametri del diritto penale e non facendo applicazione di regole proprie del diritto civile, le quali configurano anche ipotesi di inversione dell'onere della prova ovvero di responsabilità oggettiva» (Sez. 4, n. 42995 del 18/06/2015, Gentile, Rv. 264751 - 01) (cfr. in particolare pag. 4); che la Corte di appello non ha poi determinato il quantum risarcitorio limitandosi a disporre la liquidazione nella separata sede civile; che quindi non è ravvisabile nella sentenza impugnata alcuno dei vizi dedotti dalla difesa del ricorrente.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rilevato, infine, che le conclusioni scritte e la richiesta di liquidazione delle spese per il presente grado di giudizio formulate nell’interesse della parte civile Autostrade per l’Italia S.p.a. devono essere dichiarate inammissibili essendo pervenute oltre il termine di legge. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nulla per le spese de