Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 35154/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on theft charges, upholding conviction for accepting stolen solar panels.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35154/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for the crime of receiving stolen goods. The defendant argued that the appellate court failed to prove subjective intent and misclassified the offense, claiming he paid an unknown seller. The court rejected these claims, stating that the lack of provenance evidence demonstrated an acceptance of risk and satisfied the subjective element required for the crime.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 648 cod. pen.; Art. 712 cod. pen.; Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.: The court may convict for receiving stolen goods based on the failure to explain the origin of possession, treating this omission as an acceptance of illicit risk rather than a mere lack of diligence.

Parole chiave

Generato dall'IA
crime of receiving stolen goods subjective intent requirement omission of provenance acceptance of illicit risk inadmissible appeal free evaluation of evidence recidiva specifica recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 648 cod. pen.
Art. 712 cod. pen.
che, alla luce di quanto osservato non ricorrono le condizioni per una riqualificazione del fatto come violazione dell’art. 712 cod. pen.
Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
236914); che la motivazione della sentenza impugnata non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell’art. 606, comma 1, lett.
Sez. 2 n. 29198 del 25/5/2010
Sez. U, n. 35535 del 12/7/2007
art. 648 cod. pen
art. 712 cod. pen
Violazione di legge e vizi di motivazione in relazione alla omessa derubricazione del contestato reato di ricettazione in quello di cui all’art. 712 cod. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

CO ORDINANZA Bouhadou Khalid nato in Marocco il 17/08/1979 avverso la sentenza del 28/04/2025 della Corte d'appello di Salerno dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Alma;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell’interesse diKhalid Bouhadou; Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza in data 9 ottobre 2024 del Tribunale della medesima città con la quale era stata affermata la penale responsabilità del Bouhadou in relazione al reato di ricettazione (art. 648 cod. pen.) di pannelli fotovoltaici di provenienza Furtiva. All’imputato risulta essere stata contestata e riconosciuta la recidiva specifica infraquinquennale. I fatti in contestazione risalgono al 27 ottobre 2016. Considerato che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo:

1. Violazione di legge e vizi di motivazione in relazione alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di ricettazione, non avendo correttamente valutato la Corte di appello le dichiarazioni dell’imputato che ha affermato di avere ricevuto da persona sconosciuta i beni di cui all’imputazione peraltro pagandoli 3.000,00 euro;

2. Violazione di legge e vizi di motivazione in relazione alla omessa derubricazione del contestato reato di ricettazione in quello di cui all’art. 712 cod. pen. non avendo la Corte di appello correttamente valutato l’assenza del dolo del reato di ricettazione ed applicato in caso di dubbio sull’elemento soggettivo il principio del favor rei. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato in entrambe le sue articolazioni che appaiono meritevoli di trattazione congiunta avendo la Corte di appello motivatamente spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto sussistente in capo all’imputato l’elemento soggettivo del reato di ricettazione facendo corretta applicazione del principio enunciato da questa Corte di legittimità secondo il quale per tutte, Sez. 2 n. 29198 del 25/5/2010, Fontanella, Rv. 248265), ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede; in tal modo, non si richiede all'imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire una attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose medesime, assolvendo non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi, che potrebbero costituire l'indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice, e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento (in tal senso, Sez.

U, n. 35535 del 12/7/2007, Ruggiero, Rv. 236914); che la motivazione della sentenza impugnata non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell’art. 606, comma 1, lett.

e) cod. proc. pen., giacché nella stessa si è evidenziato che il mancato accertamento da parte del ricorrente della provenienza dei 207 pannelli fotovoltaici di elevato valore commerciale, acquistati da uno sconosciuto in una imprecisata strada di Napoli, integra accettazione del rischio sulla loro origine illecita, e non già una mera mancanza di dovuta diligenza nell’accertamento della provenienza dei beni (cfr. pag. 10); che, in ogni caso, la valutazione dell’elemento soggettivo del reato costituisce un giudizio di fatto che non può essere sindacato dalla Corte di cassazione quando sia sorretto da logica e adeguata motivazione: trattasi, infatti, di questione già proposta in sede di gravame innanzi alla Corte di appello ed alla quale i Giudici territoriali hanno fornito una risposta congrua, logica e conforme ai consolidati principi di diritto in materia già stabiliti da questa Corte Suprema. che, alla luce di quanto osservato non ricorrono le condizioni per una riqualificazione del fatto come violazione dell’art. 712 cod. pen.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. nulla pe