Criminal appeal dismissed as inadmissible for generic challenge to discretionary sentencing powers.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the lower court's exercise of discretionary powers regarding recidivism, general mitigating circumstances, and sentence length. The court rejected these arguments as generic, noting the lower court properly weighed positive and negative elements without needing to address the specific procedural point raised.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 n. 3 c.p.p.; Art. 360 n. 4 c.p.p.: An appeal must be specific and cannot be declared inadmissible merely because it generically challenges the exercise of discretionary powers by the court of first instance.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIRRONE ANTONINO nato a CAMPOREALE il 22/06/1970 avverso la sentenza del 27/03/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che il ricorso è genericamente proposto in relazione al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito, che ha considerato, ai fini della recidiva, le nutrite condanne e, segnatamente, per il medesimo reato per il quale si procedeva e per vicende di evasione; quanto al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, ha considerato non solo la mancanza di elementi positivi, ma la presenza di decisivi contrari elementi, non rilevando l'accesso al rito contratto a riguardo; quanto, infine, alla determinazione della pena, modestamente discostata dal minimo edittale, ha congruamente espresso un giudizio negativo riferito alla particolare capacità a delinquere del ricorrente, desunta dalla intensità del dolo e dai precedenti a suo carico già indicati;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26.09.2025