Italian Court dismisses appeal as generic and inadmissible regarding recidivism and sentencing discretion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Giovanni Esposito inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the lower court's finding of recidivism and the sentencing, but the court found these arguments generic and failed to address specific legal errors. The decision rests on the principle that the appellate judge must exercise discretion on sentencing and that the link between multiple crimes establishes recidivism without needing further proof.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals based on generic challenges to the exercise of judicial discretion regarding recidivism or sentencing are inadmissible when the lower court has correctly evaluated the facts and the manifest connection between crimes.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO GIOVANNI nato a NAPOLI il 27/09/1974 avverso la sentenza del 23/01/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che la censura sulla ritenuta recidiva è manifestamente infondata, risultando vagliata e disattesa con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito l'analoga censura mossa in appello dandosi conto del manifesto legame fra tutti i plurimi reati, alcuni dei quali già aggravati dalla recidiva, commessi dal ricorrente, di sempre più elevata gravità e pericolosità sociale;
Ritenuto che la censura sull'omesso riconoscimento delle attenuanti generiche e sulla determinazione della pena costituisce generica censura al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito, che ha considerato l'assenza di elementi positivi e giustificato l'inadeguatezza per difetto della pena irrogata in primo grado; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26/09/2025