Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specificity and generic arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Meci Alessandro inadmissible and ordered him to pay procedural costs. The appellant challenged a lower court's conviction for aggravated robbery, money laundering, and forgery, arguing for a reclassification of the crime and the denial of mitigating circumstances. The court rejected these claims because the arguments were too generic, lacked logical completeness, and failed to specifically address the factual findings regarding the illicit origin of the goods or the defendant's conduct.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: Appeals must be specific and congruent; generic complaints regarding the lack of requalification of a crime or the denial of mitigating circumstances without precise factual or legal grounds are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MECI ALESSANDRO nato a PATERNO' il 25/09/1986 avverso la sentenza del 09/04/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Meci Alessandro avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania che confermava la responsabilità del prevenuto per i delitti di rapina aggravata, ricettazione e falso per occultamento; rilevato che il primo motivo, con il quale si lamenta la mancata riqualificazione del reato di ricettazione in furto e nel contempo il difetto di consapevolezza della provenienza furtiva del bene ricettato, è inammissibile per genericità, reiterando rilievi che la Corte di merito ha adeguatamente scrutinato e disatteso sulla scorta di un apparato argomentativo (pagg. 5-7) che non presta il fianco a censura per completezza e congruenza logica e con il quale la difesa non si rapporta in termini di specificità censoria; che risulta parimenti destituito di fondamento il secondo motivo che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche sebbene la Corte di merito, condividendo la valutazione del primo giudice, abbia evidenziato la strumentalità della confessione, limitata alla sola fattispecie oggetto di flagranza, rimarcando la gravità della condotta e delle relative modalità esecutive, frutto di preordinazione e professionalità, argomenti solo genericamente contrastati dal ricorrente con il richiamo ad indici, quali l'incensuratezza, inidonei a fondare la richiesta di mitigazione sanzionatoria, ovvero efficacemente contrastati dai giudici territoriali, quali la confessione e l'asserito atteggiamento collaborativo; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 23 Settembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente