Italian Court dismisses appeal against criminal conviction for robbery, citing lack of legal grounds and manifestly unfounded arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Giancarlo Carrasi's appeal against the Second Instance Court's criminal judgment inadmissible. Carrasi argued that the lower court failed to exclude recidivism and improperly balanced circumstances regarding subjective aggravating factors. The court rejected these claims, finding the first instance judges correctly applied recent precedents to establish the defendant's persistent criminal tendency and the specific aggravating nature of the robbery.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the alleged violation of law or defect in reasoning is manifestly unfounded, as the lower court has already provided congruent argumentation regarding subjective aggravating factors and the balance of circumstances based on established precedents.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARRASI GIANCARLO nato a CATANIA il 22/08/1974 avverso la sentenza del 02/04/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Giancarlo Carrasi avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania, che ha confermato la penale responsabilità dell'imputato, riducendo il trattamento sanzionatorio e revocando la misura di sicurezza; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge e il vizio cumulativo della motivazione con riguardo alla mancata esclusione della recidiva e all'operato giudizio di bilanciamento tra circostanze nel senso dell'equivalenza, è manifestamente infondato; che, infatti, la Corte di merito ha congruamente argomentato la sussistenza dell'aggravante soggettiva ( pag. 4), richiamando il recente e specifico precedente che milita a carico del prevenuto e ritenendo i fatti a giudizio espressione di perdurante inclinazione a delinquere e ingravescente pericolosità, con valutazione insuscettibile di rivisitazione in questa sede; che parimenti destituita di fondamento è la censura relativa al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti, avendo i giudici territoriali dato conto delle ragioni ostative ad una più favorevole comparazione, attesa la pluralità di aggravanti contestate che qualificano il fatto come di rilevante offensività in quanto commesso ai danni di persona ultrasessantacinquenne che aveva appena effettuato un prelievo presso un ufficio postale, peraltro occultando il danaro sul proprio corpo; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec