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Ordinanza — n. 35110/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against criminal fraud conviction for reiterative and unfounded arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35110/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Antonio Sciarrone inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant's first ground was deemed repetitive of issues already thoroughly examined and rejected by the Court of Appeal, while his second ground regarding the exclusion of punishability lacked legal foundation. The court upheld the lower court's finding that the specific circumstances, including the relatively low damage amount and the defendant's prior record, did not justify excluding criminal liability.

Regesto Legislator

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Art. 640 c.p.; Art. 131 bis c.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are repetitive of issues already decided by the court of first instance or if the arguments presented lack any legal basis and fail to demonstrate new relevant facts.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility repetitive grounds dismissal fraud conviction upheld exclusion of punishability prior record relevance court costs award Cassazione procedure abbandono del procedimento per truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 640 c.p.
Art. 131 bis c.p.
art. 131 bis cod.pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCIARRONE ANTONIO nato a LAMEZIA TERME il 19/01/1998 avverso la sentenza del 19/12/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Antonio Sciarrone avverso la sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila, che ha confermato la penale responsabilità dell'imputato per il delitto di truffa ascrittogli e il relativo trattamento sanzionatorio; ritenuto che il primo motivo di ricorso che revoca in dubbio la sussistenza nella specie degli estremi costitutivi del delitto ex art. 640 è reiterativo di rilievi adeguatamente scrutinati dalla Corte di merito e disattesi con corretti argomenti giuridici e puntuali richiami ai principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia (pagg. 3-4); la difesa ripropone genericamente la tesi della rilevanza meramente civilistica della vicenda senza alcun puntuale confronto critico con la motivazione rassegnata dai giudici d'appello; considerato che appare ugualmente destituito di giuridico fondamento il secondo motivo, che lamenta il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa d'esclusione della punibilità ex art. 131 bis cod.pen., avendo la sentenza impugnata rigettato la richiesta segnalando l'impossibilità di considerare particolarmente tenue il danno (ammontante ad euro 1.500,00) e la ricorrenza dell'abitualità ostativa in ragione dei precedenti specifici che militano a carico del ricorrente; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 23 settembre 2025 Il Consigliere estensore Il Pres