Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 35109/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against criminal conviction for robbery and aggravated assault due to lack of merit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35109/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Joseph Katika inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued that the lower court failed to provide sufficient reasoning regarding his criminal liability, but the court found this claim baseless. The appellate court had already clearly established Katika's joint responsibility in the robbery based on video footage showing him initiating the attack with an accomplice.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal claiming lack of motivation is inadmissible if the lower court's reasoning, even if generic, sufficiently identifies the facts establishing the defendant's criminal liability.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility lack of motivation defense joint criminal responsibility video evidence in court court costs award identificazione credibile carenza di credibilità oggettiva testimone a carico

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KATIKA JOSEPH nato il 15/03/1989 avverso la sentenza del 26/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Joseph Katika avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, che ha confermato la penale responsabilità dell'imputato e il trattamento sanzionatorio inflittogli per i delitti di rapina e lesioni aggravate; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce l'omessa motivazione con riguardo al gravame in punto di responsabilità, è manifestamente infondato; infatti, la Corte territoriale, pur a fronte di una devoluzione del tutto generica ed aspecifica, ha chiarito (pagg. 4-5) che l'identificazione dell'imputato quale concorrente nella rapina emerge nitidamente dalle videoriprese acquisite in atti che raffigurano gli autori dell'illecito, noti agli operanti e dagli stessi riconosciuti; i giudici d'appello hanno, inoltre, evidenziato di aver direttamente visionato le immagini constatando che le stesse hanno immortalato l'aggressione ai danni delle turiste e raffigurano l'imputato (presente in udienza in videocollegamento) mentre, unitamente ad un correo, dava inizio all'azione delittuosa; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso