Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 35108/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of logical gaps in lower court's reasoning on fraud conviction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35108/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Fabio Raidik's appeal against the Treviso Court of Appeal's fraud conviction inadmissible. The appellant argued for a re-evaluation of procedural emergencies, but the court found no logical flaws in the lower court's exhaustive assessment of evidence. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 640 cod. pen.; Art. 364 c.p.p.: An appeal based on alleged defects in the reasoning of a criminal judgment is inadmissible if the lower court's decision contains no logical gaps or contradictions regarding the facts and law.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility fraud conviction art 640 lack of logical gaps procedural emergencies court costs and fine abbandono del procedimento per truffa affezioni psichiche difesa penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 640 cod. pen.
Art. 364 c.p.p.
art. 640 cod. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAIDIK FABIO nato a UDINE il 17/03/1969 avverso la sentenza del 12/12/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Fabio Raidik avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste, che ha confermato la penale responsabilità dell'imputato e il trattamento sanzionatorio inflittogli per il delitto di truffa; lette le conclusioni rassegnate dal difensore; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio della motivazione posta a fondamento del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 640 cod. pen., è strutturato in fatto e tende ad una non consentita rivalutazione delle emergenze processuali a fronte di un apparato giustificativo che ha disatteso il gravame difensivo sul punto in assenza di aporie e frizioni logiche; che la Corte territoriale, infatti, ha rassegnato una motivazione esente dai vizi dedotti, esplicitando le ragioni del proprio convincimento in esito ad un'esaustiva e corretta valutazione del materiale probatorio (pag. 6 e segg.), che dà conto della sussistenza degli estremi costitutivi della fattispecie contestata, efficacemente confutando le doglianze in questa riproposte; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso