Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds lacking specific legal citations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Claudio Sambito inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a lower court's finding of liability for the crime of receiving stolen goods, arguing a violation of law and defects in reasoning. The court rejected these claims because the appeal grounds were too generic and failed to specify the exact legal elements violated, preventing the appellate judge from exercising their supervisory role.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 c.p.p.; The appeal must specify the exact legal grounds and elements violated; generic complaints without specific correlation to the contested decision render the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAMBITO CLAUDIO nato a TARANTO il 22/10/1993 avverso la sentenza del 18/03/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Claudio Sambito avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto, che ha confermato la responsabilità dell'imputato e il trattamento sanzionatorio inflittogli per il delitto di ricettazione; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio della motivazione con riguardo al giudizio di responsabilità per il reato ascritto e alla determinazione del trattamento sanzionatorio, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata esauriente e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale deriva l'inammissibilità, si desume dall'assenza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle enunciate genericamente nell'atto di impugnazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 23 settembre 2025 Il Consigliere estensore Il Pres n