Italian Court dismisses appeal against criminal liability for robbery and money laundering due to lack of legal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Valter Mancini inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Mancini challenged the lower court's confirmation of his criminal liability for robbery, money laundering, and other offenses, arguing for a violation of law and flaws in the reasoning. The court rejected these claims, noting that the appellate court thoroughly scrutinized the evidence and effectively countered the defendant's objections without logical gaps or distortions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 360, n. 4 c.p.p.: An appeal is inadmissible when the grounds raised merely reiterate points already adequately examined and dismissed by the court of first instance, lacking any new legal argument or substantive error.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANCINI VALTER nato a ROMA il 28/10/1965 avverso la sentenza del 26/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Valter Mancini avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che confermava la responsabilità dell'imputato e il trattamento sanzionatorio inflitto per i delitti di rapina, ricettazione e altro; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio della motivazione posta a fondamento del giudizio di responsabilità, reitera rilievi che la Corte di merito ha adeguatamente scrutinato e disatteso sulla scorta di una motivazione priva di aporie ed illogicità manifeste nonché esente dai prospettati travisamenti, con la quale il ricorrente non si confronta in termini di puntualità censoria; che la Corte di merito ha ampiamente illustrato ( pag. 5 e segg.) le risultanze che fondano il ritenuto concorso del prevenuto nei reati addebitati, efficacemente contrastando le obiezioni difensive, in questa sede riproposte e tendenti a una non consentita rivalutazione del compendio probatorio acquisito in atti; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 23 settembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presi nt