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Ordinanza — n. 35103/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of interest regarding aggravated circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35103/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared Luca Fiordaliso's appeal against the Genoa Court of Appeal's confirmation of liability for aggravated robbery inadmissible. The appellant argued against the application of aggravated circumstances, but the court found the complaint lacked concrete interest since the sentence was already at the minimum level due to mitigating factors. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 59, comma 2, cod. pen.; An appeal challenging the application of aggravated circumstances is inadmissible if the exclusion of such circumstances would not affect the final sentence quantification.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of interest aggravated circumstances robbery liability penal code art 59 court costs minimum sentence aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 59, comma 2, cod. pen.
7 e della costante giurisprudenza di legittimità secondo cui deve trovare applicazione nella specie il criterio generale di imputazione delle circostanze aggravanti previsto dall'art. 59, comma secondo, cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 8324 del 04/02/2022, Keita
pen., alla cui stregua rileva anche il fatto che l'agente in ipotesi ignori la circostanza per colpa (Sez. 2, n. 8324 del 04/02/2022, Keita, Rv.
Sez. 2, n. 50172 del 04/10/2018
Sez. 2, n. 50172 del 04/10/2018, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIORDALISO LUCA nato a TORINO il 27/12/1988 avverso la sentenza del 27/01/2025 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Luca Fiordaliso avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova che ha confermato l'affermazione di responsabilità e il trattamento sanzionatorio inflitto all'imputato per il delitto di rapina pluriaggravata; ritenuto che l'unico motivo di ricorso è manifestamente infondato alla luce della motivazione reiettiva esposta dalla Corte a pag. 7 e della costante giurisprudenza di legittimità secondo cui deve trovare applicazione nella specie il criterio generale di imputazione delle circostanze aggravanti previsto dall'art. 59, comma secondo, cod. pen., alla cui stregua rileva anche il fatto che l'agente in ipotesi ignori la circostanza per colpa (Sez. 2, n. 8324 del 04/02/2022, Keita, Rv. 282785 - 02;

Sez. 2, n. 50172 del 04/10/2018, Rv. 274689 - 01); nella specie le modalità esecutive della rapina, e in particolare il coordinamento degli agenti, indice di preordinazione, induce ad escludere il difetto del coefficiente psicologico richiesto a sostegno dell'estensione dell'aggravante; che la censura è, peraltro, inammissibile per carenza di interesse, atteso che, come già correttamente rilevato dai giudici di appello, l'eventuale esclusione dell'aggravante non rileverebbe in alcun modo ai fini della quantificazione della pena, che è stata determinata nella misura minima, con giudizio di prevalenza delle riconosciute circostanze attenuanti generiche sulle contestate aggravanti (uso dell'arma e più persone riunite); che al riguardo la difesa non ha effettuato alcuna osservazione né ha esposto le eventuali ragioni a sostegno di un interesse, attuale e concreto, a coltivare la censura; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 23 settembre 2025 Il Consigliere estensore Il Pr