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Ordinanza — n. 35101/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses criminal appeal as arguments are merely repetitive of rejected lower court claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35101/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeal by Gennaro Riccio inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the sole ground of appeal merely reiterated previous complaints already dismissed by the Court of Appeal without addressing new legal issues. Consequently, the conviction for aggravated assault and robbery was upheld because the lower court's reasoning was sound and free of logical flaws.

Regesto Legislator

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Art. 628 cod. pen.; Art. 364 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are merely repetitive of previously rejected complaints and lack any new argumentative substance or legal error.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility repetitive grounds of appeal aggravated robbery conviction Corte di Cassazione review court costs and fine altri reati reato di pirateria della strada infrazione molto grave

Disposizioni normative citate

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Art. 628 cod. pen.
Art. 364 c.p.p.
art. 628 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RICCIO GENNARO (CUI 025N3ZH) nato a NAPOLI il 14/02/1986 avverso la sentenza del 10/02/2025 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Gennaro Riccio avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova che ha confermato la penale responsabilità dell'imputato e il trattamento sanzionatorio inflitto per i delitti di lesioni e rapina pluriaggravata; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 628 cod. pen., è meramente reiterativo di doglianze già proposte in appello e disattese dalla Corte territoriale sulla scorta di un apparato giustificativo esente da aporie ed illogicità manifeste; che, infatti, la sentenza impugnata, con ampia motivazione, con la quale la difesa non si rapporta in termini puntuali, ha esplicitato le ragioni del proprio convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità concorsuale del prevenuto (si vedano, in particolare, le pagine da 3 a 9, dedicate alla specifica ed approfondita disamina della convergenza ed univocità degli indizi che militano a carico del ricorrente, costituiti non soltanto dalle risultanze dei tabulati telefonici, oggetto della doglianza svolta nel ricorso, ma anche dai dati ricavati dal sistema GPS installato sul motociclo con targa contraffatta utilizzato per commettere il reato e dal raffronto tra l'immagine fotografica dell'imputato acquisita durante un apposito controllo effettuato dalla Polizia Stradale con quella estrapolata dal sistema di videosorveglianza nel giorno della rapina); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 23 settembre 2025 Il Consigliere estensore Il Pres