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Ordinanza — n. 35097/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35097/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35097/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SURACI ALESSIO nato a TORINO il 02/12/2000 avverso la sentenza del 19/03/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS; Letto il ricorso di Alessio Suraci avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino che ha confermato la responsabilità del prevenuto e il trattamento sanzionatorio inflitto per il delitto di rapina ascritto in rubrica; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato perché in palese contrasto con il dato normativo, avuto riguardo alla pena minima prevista per tale delitto, che esula dai limiti stabiliti dall'art. 131-bis cod. pen., come correttamente rilevato a pagina 3 della sentenza impugnata; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta l'eccessività della pena, denunciando, inoltre, la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione e la mancata concessione dei doppi benefici di legge, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo della Corte territoriale risulta adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare, pagina 3 della sentenza impugnata, ove si richiamano la particolare gravità del fatto ed il significativo valore economico del profitto della rapina quali elementi giustificativi del trattamento sanzionatorio irrogato, chiarendo che non poteva essere concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, avendo l'imputato già compiuto 21 anni d'età alla data di commissione del reato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 35097/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 131-bis cod. pen., come correttamente rilevato a pagina 3 della sentenza impugnata; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta l'eccessività della pena, denunciando, inoltre, la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione e la mancata concessione dei doppi benefici di legge, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo della Corte territoriale risulta adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare, pagina 3 della sentenza impugnata, ove si richiamano la particolare gravità del fatto ed il significativo valore economico del profitto della rapina quali elementi giustificativi del trattamento sanzionatorio irrogato, chiarendo che non poteva essere concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, avendo l'imputato già compiuto 21 anni d'età alla data di commissione del reato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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aggravamento della pena commisurazione della pena per rapina reati penali gravi maggiorazione dissuasiva riduzione della pena pena massima

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SURACI ALESSIO nato a TORINO il 02/12/2000 avverso la sentenza del 19/03/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Alessio Suraci avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino che ha confermato la responsabilità del prevenuto e il trattamento sanzionatorio inflitto per il delitto di rapina ascritto in rubrica; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato perché in palese contrasto con il dato normativo, avuto riguardo alla pena minima prevista per tale delitto, che esula dai limiti stabiliti dall'art. 131-bis cod. pen., come correttamente rilevato a pagina 3 della sentenza impugnata; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta l'eccessività della pena, denunciando, inoltre, la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione e la mancata concessione dei doppi benefici di legge, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo della Corte territoriale risulta adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare, pagina 3 della sentenza impugnata, ove si richiamano la particolare gravità del fatto ed il significativo valore economico del profitto della rapina quali elementi giustificativi del trattamento sanzionatorio irrogato, chiarendo che non poteva essere concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, avendo l'imputato già compiuto 21 anni d'età alla data di commissione del reato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 23 settembre 2025 Il Consigliere estensore DEPOSVTA Il P esi