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Ordinanza — n. 35093/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as Article 640 criminal liability facts were correctly established by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35093/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Salvatore Ostinato inadmissible regarding a criminal liability declaration for fraud under Article 640 of the Penal Code. The appellant argued for a different factual reconstruction and source reliability, but the Court held that such arguments are precluded in the final instance. Consequently, the lower court's reasoning was upheld as logically sound and legally correct without allowing re-evaluation of evidence.

Regesto Legislator

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Art. 640 cod. pen.; Art. 364 c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate evidence or substitute its own assessment of facts for those of the lower courts, rendering appeals based on differing factual reconstructions or source reliability inadmissible.

Parole chiave

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Article 640 Penal Code criminal liability declaration preclusion of re-evaluation inadmissible appeal factual reconstruction perseguimento penale per truffa falsificazione di valori di bollo ufficiali abuso di carte-chèques

Disposizioni normative citate

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Art. 640 cod. pen.
Letto il ricorso di Salvatore Ostinato; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 640 cod.
Art. 364 c.p.p.
art. 640 cod. pen
Letto il ricorso di Salvatore Ostinato; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 640 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OSTINATO SALVATORE nato a NAPOLI il 03/11/1983 avverso la sentenza del 10/03/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Salvatore Ostinato; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 640 cod. pen., denunciando violazione di legge e vizio di motivazione sulla base della diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che la Corte territoriale, con motivazione esente dai dedotti vizi logici, ha esplicitato le ragioni del proprio convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato (si vedano, in particolare, le pagine 4 e 5 della sentenza impugnata, dedicate alla specifica ed approfondita disamina delle risultanze probatorie attestanti la riferibilità all'odierno ricorrente della carta prepagata, sulla quale era confluito il provento della condotta decettiva); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 23 settembre 2