Italian Court dismisses appeal against criminal liability for theft, citing lack of procedural grounds and insufficient evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Orion Cacaj inadmissible, rejecting arguments regarding the correctness of the liability motivation and the application of Article 192 of the Criminal Procedure Code. The defense's dissent was deemed a mere disagreement with the lower court's evaluation of evidence rather than a valid procedural objection, as the appellate court's reasoning was logically sound and free from the alleged defects. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the State.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 642 cod. pen.; Art. 192 cod. proc. pen.: An appeal challenging the motivation of a second-instance decision on criminal liability is inadmissible if the lower court's reasoning is sufficient and free from logical flaws, and requests for new evidence are rejected when the existing record is adequate for a complete evaluation of responsibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CACAJ ORION nato il 12/06/1987 avverso la sentenza del 26/02/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Orion Cacaj avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino che ha confermato la responsabilità e il trattamento sanzionatorio inflitto all'imputato per il delitto di cui all'art. 642 cod.pen.; letta la memoria del patrono della parte civile (priva di nota spese e richiesta di liquidazione); ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità e l'erronea applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen., sono reiterativi di doglianze che la Corte di merito ha adeguatamente scrutinato e disatteso sulla scorta di un percorso giustificativo privo di aporie e frizioni logiche; che la difesa esprime mero dissenso rispetto alla valutazione delle fonti probatorie acquisite, effettuando ampie incursioni nel merito e sollecitando una ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dai giudici territoriali, i quali, con motivazione esente dai vizi denunciati, hanno esplicitato le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, le pagine 3 e 4 della sentenza impugnata, dedicate alla disamina delle risultanze probatorie, in base alle quali la Corte di appello ha ritenuto pienamente integrata, tanto sotto il profilo materiale quanto sotto quello soggettivo, la fattispecie di reato di cui all'art. 642 comma 2 cod. pen., contestata all'imputato); considerato, inoltre, che la censura relativa al mancato accoglimento della richiesta di rinnovazione istruttoria non è deducibile in questa sede, dovendo trovare applicazione il principio affermato dalla giurisprudenza secondo cui il rigetto dell'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello si sottrae al sindacato di legittimità quando la struttura argomentativa della motivazione della decisione di secondo grado si fonda su elementi sufficienti per una compiuta valutazione in ordine alla responsabilità (Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, dep. 2021, G., Rv. 280589 - 01); che alla luce della motivazione rassegnata non emergono, nella specie, lacune che imponessero di dar corso alle richieste integrazioni istruttorie, la cui superfluità la sentenza impugnata ha ampiamente rimarcato; che, pertanto, le conclusioni a tale specifico riguardo attinte dai giudici di appello sono incensurabili; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; dato atto che non può disporsi la liquidazione delle spese in favore della parte civile per difetto di espressa domanda alla luce del principio, reiteratamente affermato da questa Corte, secondo cui, in tema di spese relative all'azione civile, il giudice non può liquidare d'ufficio le spese processuali sopportate dalla parte civile che non abbia presentato le conclusioni in forma scritta e la nota spese di cui all'art. 153 disp. att. cod. proc. pen., difettando il requisito della presentazione di una specifica domanda sul punto (Sez. 2, n. 16391 del 01/04/2021, Nucera, Rv. 281122 - 01;Sez. 2, n. 42934 del 18/09/2014, Rv. 260830 - 01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 23 settembre 2025 Il Consigliere