Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 35086/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic and reiterative regarding non-punishment cause under Art. 131-bis Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35086/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassazione declared Djamel Bouaziz's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Bouaziz argued the lower court failed to recognize a cause of non-punishment under Article 131-bis of the Penal Code, claiming his actions did not warrant criminal liability. The court rejected this claim as generic and reiterative, noting the appellate court correctly assessed the severe damage caused to the prison cell as a valid reason for punishment.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 131-bis cod. pen.; The appeal must be specific and argumentative; generic and reiterative grounds regarding a cause of non-punishment are inadmissible if the lower court has already addressed them.

Parole chiave

Generato dall'IA
Art. 131-bis Penal Code cause of non-punishment inadmissible appeal generic and reiterative prison damage liability Court of Cassazione criminal appeal procedure danneggiamento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 131-bis cod. pen.
art. 131-bis cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOUAZIZ DJAMEL nato il 07/07/1977 avverso la sentenza del 04/12/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Djamel Bouaziz avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che confermava la responsabilità dell'imputato per il delitto di danneggiamento, riducendo la pena inflittagli; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., è generico e reiterativo perché fondato su rilievi già introdotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata nei confronti della sentenza oggetto di ricorso ( tra molte, Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01); che in particolare la Corte di appello, a pagina 1 dell'impugnata sentenza ha sottolineato, in assenza di qualsiasi illogicità, tanto più manifesta, come dovesse escludersi il riconoscimento della menzionata causa di non punibilità in ragione della notevole entità e diffusività del danno arrecato dall'imputato, che con la sua condotta aveva reso del tutto inagibile la cella da lui occupata all'interno della casa circondariale di Reggio Emilia; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 23 settembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presi